Home|Appalto di servizi: oggetto del contratto e normativa applicabile
  • law quick guides

Appalto di servizi: oggetto del contratto e normativa applicabile

La disciplina dettata dal Codice civile per l’appalto di servizi si rivela essere residuale rispetto a quella dettata tema di appalto d’opera. Alla scarsa attenzione del legislatore, dovuta forse alla maggiore attenzione della società dell’epoca per il settore manifatturiero, ha rimediato la giurisprudenza che nel corso degli anni ha contribuito a chiarirne i profili.

L’articolo analizza brevemente i tratti caratteristici dell’appalto di servizi e della disciplina normativa applicabile a questa categoria contrattuale.

 

L’oggetto del contratto nell’appalto di servizi

Nel tratteggiare la figura generale dell’appalto, il Codice civile stabilisce che l’obbligazione dell’appaltatore può consistere sia nel compimento di un’opera, sia nella prestazione di un servizio (per la nozione del contratto d’appalto vedi: Il contratto di appalto privato: nozione ed elementi).

La distinzione tra le due categorie di appalto, appalto d’opera e appalto di servizi, trova il proprio fondamento in quello che è l’oggetto del contratto stipulato tra le parti.

Nel primo caso (appalto d’opera), l’elemento principale dell’obbligazione dell’appaltatore riguarda la trasformazione della materia diretta alla produzione di un nuovo bene o alla sua modificazione (ad es., costruzione di un’immobile o la sua ristrutturazione).

Nell’appalto di servizi, invece, l’oggetto del contratto viene identificato nella prestazione di fare diretta alla produzione di un’utilità perseguita dal committente con la conclusione del contratto.

Quindi, quando l’appalto ha ad oggetto la prestazione di un servizio la trasformazione della materia è del tutto assente, oppure assume un ruolo secondario se rapportato all’economia del rapporto.

 

La normativa applicabile all’appalto di servizi

Non tutte le norme dettate dal Codice in tema di appalto risultano applicabili all’appalto di servizi e, purtroppo, non è sempre facile stabilire se una determinata disposizione normativa sia applicabile all’una o all’altra categoria contrattuale. Infatti, se è possibile individuare delle norme che fanno esplicitamente riferimento sia all’appalto d’opera, sia all’appalto di servizi (come ad esempio l’art. 1671 c.c., in tema di recesso nel contratto d’appalto), altre volte il legislatore non è stato così chiaro.

In alcuni casi la norma non sarà applicabile perché incompatibile con l’oggetto dell’appalto di servizi come, ad esempio, nei casi disciplinati da:

Articolo 1658 c.c., in tema di fornitura della materia necessaria all’esecuzione dell’opera.

Articolo 1663 c.c., riguardante la denuncia dei difetti della materia fornita dal committente all’appaltatore.

Articolo 1664, comma 2 c.c., che si riferisce alle difficoltà dell’esecuzione dovute a cause geologiche, idriche e simili.

Articolo 1669 c.c., sulla responsabilità dell’appaltatore per la rovina e i difetti delle cose immobili che per loro natura sono destinate a lunga durata.

Articolo 1673 c.c., che parla del perimento o deterioramento della cosa.

In altri, nonostante norma menzioni solamente l’appalto d’opera, essa risulta applicabile in astratto anche all’appalto di servizi, come accade ad esempio nei seguenti casi:

Articoli 1659 – 1661 c.c., in tema di variazioni (ti potrebbe interessare: Contratto d’appalto e variazioni in corso d’opera).

Articoli 1667 e 1668 c.c., sulla tutela contro i vizi e difformità dell’appalto.

Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che

la riferibilità o meno di ogni singola norma in tema di appalto al solo appalto di opera o anche all’appalto di servizi, più che dal tenore letterale delle singole disposizioni, va ricavata dalla compatibilità o incompatibilità intrinseca delle diverse norme con il contenuto specifico del rapporto (Cass. civ. n. 26862 del 22.10.2019).

Questo significa che la linea di demarcazione non è sempre così evidente. Il fatto che una certa disposizione sia applicabile all’appalto di servizi di manutenzione non significa che la stessa norma trovi applicazione in un contratto d’appalto relativo alla realizzazione di software, o un contratto di agenzia pubblicitaria.

Per espressa previsione normativa (art. 1677 c.c.) all’appalto avente per oggetto la prestazione continuative o periodiche di servizi saranno applicabili, in quanto compatibili, anche le norme dettate in tema di somministrazione.

Di recente (legge di bilancio 2022) è stato introdotto un nuovo articolo 1677-bis c.c. (rubricato: Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose), in tema di servizi di logistica. L’articolo entrato in vigore nel gennaio 2022 (successivamente modificato con il D.L. 30.4.2022, n. 36, Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR) prevede l’applicazione delle disposizioni dettate per l’appalto, ma anche di quelle relative contratto trasporto in quanto compatibili.

 

Appalto di servizi: i poteri di vigilanza e custodia

La distinzione tra appalto di servizi e appalto d’opera riveste cruciale importanza anche con riguardo al rapporto di fatto che si viene a creare tra appaltatore e bene oggetto del servizio. Questo si ripercuote sulla disciplina del possesso e della sua tutela oltre che, non da ultimo, sugli obblighi di custodia e vigilanza sul bene.

Nell’appalto d’opera, l’appaltatore è da considerarsi quale detentore qualificato dell’opera fino a quando questa non viene consegnata al committente, posizione che viene tutelata sia nei confronti del committente stesso, che di terzi. Dato che l’elemento principale dell’obbligazione dell’appaltatore riguarda la trasformazione della materia diretta alla produzione di un nuovo bene o alla sua modificazione, la detenzione dell’opera è anche nell’interesse personale dell’appaltatore.

Nell’appalto di servizi, per contro,

poiché il contenuto della obbligazione è una prestazione di fare, che ha ad oggetto il compimento di un servizio, il quale dà luogo solo ad una produzione di utilità (e non ad una trasformazione di materia), il rapporto di fatto che l’appaltatore ha con il bene, cui il servizio va riferito, è di detenzione NON qualificata, in quanto attuata nell’interesse altrui cioè del committente che mantiene la completa disponibilità del bene (Cass. civ. n. 12304 del 04.12.1997).

Nell’appalto avente ad oggetto la prestazione di servizi, mancando di norma il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sul bene, il dovere di vigilanza e di custodia rimane in capo al committente. Questo sarà responsabile degli eventuali danni causati a terzi dalle cose in custodia (art. 2051 c.c.). Tuttavia, è fatto salvo il diritto del committente di rivalersi nei confronti dell’appaltatore in ragione dell’inadempimento di quest’ultimo.

Condividi questo articolo

Dai un’occhiata a questi articoli

2023-05-22T09:31:45+00:00
Torna in cima