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Contratto d’appalto e variazioni in corso d’opera

Il progetto originariamente concordato dalle parti nel contratto d’appalto può subire delle variazioni o addizioni durante la sua esecuzione determinando così una modificazione dell’oggetto del contratto.

In ragione del considerevole impatto che tali modifiche possono avere sul termine di consegna e sul prezzo concordato, il Codice civile prescrive una disciplina dettagliata per le variazioni in corso d’opera.

L’articolo si sofferma sulle variazioni in corso d’opera proposte dall’appaltatore, quelle necessarie per l’esecuzione dell’opera e le variazioni ordinate dal committente.

 

Contratto d’appalto e variazioni proposte dall’appaltatore

Potrebbe accadere che durante l’esecuzione dell’opera l’appaltatore decida di introdurre, di propria iniziativa, delle variazioni al progetto originario portando quale giustificazione, ad esempio, il maggiore beneficio per il committente. In assenza di idonei limiti, il committente correrebbe il rischio di trovarsi in balia dell’appaltatore, il quale potrebbe introdurre modifiche tali da incidere anche in modo considerevole sul prezzo concordato.

Al fine di tutelare la posizione del committente, il legislatore ha deciso di imporre all’appaltatore di ottenere l’autorizzazione del committente alle modifiche (art. 1659 c.c.). Se l’appaltatore decide di introdurre le modifiche al progetto in assenza di autorizzazione, egli correrà il rischio di vedersi rifiutata l’opera e sarà esposto alla richiesta del committente di rimuovere le modifiche non autorizzate, anche se queste hanno determinato un aumento di valore dell’opera. Infatti

l’appaltatore non può pretendere di sostituire di sua iniziativa un oggetto diverso da quello convenuto con il committente nel presupposto che esso corrisponda meglio ai bisogni ed alle esigenze di quest’ultimo (Cass. civ. n. 6889 del 23.07.1994).

L’autorizzazione può essere

Preventiva, cioè contenuta nel contratto d’appalto dove le parti hanno già preveduto la possibilità di effettuare delle variazioni.

Successiva, nel caso in cui le variazioni siano già state eseguite dall’appaltatore.

Ad ulteriore tutela del committente, il Codice introduce una disciplina più rigorosa per la prova dell’autorizzazione del committente che l’appaltatore dovrà fornire per iscritto. L’autorizzazione scritta non sarà necessaria, invece, quando le modifiche sono state concordate con il committente.

 

Variazioni necessarie per l’esecuzione dell’opera

L’obbligazione assunta dall’appaltatore con la stipula contratto d’appalto viene qualificata come obbligazione di risultato (ti potrebbe interessare: Il contratto di appalto privato: nozione ed elementi). Questo si traduce in un obbligo per l’appaltatore di svolgere l’opera a regola d’arte osservando una diligenza particolarmente qualificata (di cui all’art. 1176, comma 2) per far conseguire al committente il risultato promesso.

L’obbligo di diligenza rende l’appaltatore responsabile anche per i vizi dell’opera determinati, ad esempio, dal mancato controllo e correzione degli errori del progetto fornito dal committente.

L’esecuzione perfetta dell’opera, quindi, impone all’appaltatore di attivarsi per adottare quelle variazioni al progetto che si rendano necessarie a causa di circostanze nuove e sconosciute al momento della conclusione del contratto. In questo caso, egli non sarà tenuto ad ottenere l’autorizzazione del committente (art. 1660 c.c.).

La comunicazione dell’indispensabilità delle modificazioni al progetto dovrà essere fatta direttamente al committente non ritenendosi sufficiente quella effettuata al direttore dei lavori. Infatti, il direttore dei lavori non ha il potere di compiere atti giuridici per conto del committente. Egli ha, quindi, solamente la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (Cass. civ. n. 10860 del 11.05.2007).

Il consenso del committente per le variazioni necessarie, diversamente da quanto accade per quelle proposte dall’appaltatore, può essere dato anche verbalmente non essendo richiesta la forma scritta. Ne consegue che l’appaltatore potrà fornire la prova del consenso del committente con ogni mezzo.

 

Contratto d’appalto e variazioni ordinate dal committente

Le variazioni al progetto possono essere richieste anche dal committente, il quale ha il potere di apportare delle variazioni al progetto nei limiti del sesto del prezzo complessivo convenuto dalle parti (art. 1661 c.c.). La norma opera un chiaro bilanciamento tra gli interessi del committente a ricevere l’opera con le caratteristiche desiderate, e quelle dell’appaltatore di non vedersi imporre cambiamenti tali da rendere più difficoltosa, anche da un punto di vista organizzativo, l’esecuzione dell’opera.

Se le variazioni nel loro complesso non superano il sesto, l’appaltatore ha l’obbligo di darvi esecuzione, mentre tale obbligo non sussiste quando le variazioni siano superiori al sesto (anche sommando più varianti richieste nel corso della stessa opera).

Quanto alle modalità della richiesta del committente, essa può essere fatta anche oralmente. Di conseguenza, l’appaltatore potrà offrire la relativa prova in qualsiasi modo.

Nell’esercizio della loro autonomia negoziale le parti possono decidere di derogare alla norma e prevedere la riduzione o l’aumento del limite del sesto. Il committente può anche chiedere delle variazioni in diminuzione realizzandosi così un’ipotesi di recesso parziale, con applicazione della disciplina dettata per il recesso unilaterale del committente (art. 1671 c.c.).

Il potere del committente non troverà applicazione, invece, nel caso in cui le modifiche richieste comportino uno stravolgimento del progetto originario (art. 1661, comma 2 c.c.). In questo caso, l’appaltatore potrà rifiutarsi di eseguire le variazioni richieste senza subire alcuna conseguenza. Se l’appaltatore, pur non essendovi obbligato acconsente a svolgere le modifiche richieste,

il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell’originario piano dei lavori; perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine (Cass. civ. n. 9152 del 02.04.2019).

Il committente potrà ottenere il risarcimento dei danni da ritardata consegna solo nel caso in cui riesca a provare che il ritardo è imputabile all’appaltatore per colpa.

 

La determinazione del prezzo per le variazioni

La determinazione del prezzo dell’appaltatore dipenderà dal tipo di variazioni eseguite (ti potrebbe interessare: Il prezzo nel contratto di appalto privato).

Per le variazioni proposte dall’appaltatore ed autorizzate dal committente, l’appaltatore potrà ricevere il corrispettivo solo se l’appalto è a misura, mentre non gli sarà riconosciuto alcun compenso ulteriore se le parti hanno determinato il prezzo dell’intera opera globalmente (vale a dire, a corpo). Tuttavia, è consentito alle parti introdurre deroghe a questa disposizione e riconoscere il corrispettivo all’appaltatore anche se il prezzo è determinato a corpo.

Per le variazioni ordinate dal committente, l’appaltatore avrà diritto ad un compenso supplementare sia che si tratti di appalto a corpo, che a misura.

Infine, il compenso per le variazioni necessarie verrà stabilito dalle parti di comune accordo. In mancanza di accordo su entità e corrispettivo delle variazioni necessarie svolte senza il consenso committente, l’appaltatore dovrà ricorrere all’autorità giudiziaria. Sarà il giudice, poi, a valutare l’effettiva necessità delle variazioni introdotte e determinare il conseguente prezzo. La norma prevede anche un’ipotesi di recesso legale per entrambe le parti:

L’appaltatore potrà recedere dal contratto se le variazioni superano il sesto del prezzo complessivo convenuto (art. 1660, comma 2 c.c.) ed ottenere un’equa indennità.

Il committente potrà recedere dal contratto se le variazioni sono di notevole entità (art. 1660, comma 3 c.c.), salvo riconoscere equo indennizzo all’appaltatore (ti potrebbe interessare: Il recesso unilaterale del committente nel contratto d’appalto).

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2023-05-22T09:33:10+00:00
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