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Assicurazione Tutela Giudiziaria e Scelta dell’Avvocato

Con la sentenza nella causa C‑667/18, la Corte di Giustizia precisa il senso della nozione di procedimento giudiziario nell’ambito di un contratto di assicurazione tutela giudiziaria e decide sulla libertà dell’assicurato di scegliere il proprio avvocato nella procedura di mediazione.

Oggetto della causa

Il giudizio ha ad oggetto l’interpretazione della nozione di procedimento giudiziario contenuta nell’art. 201 della Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione. Alla Corte viene chiesto se nella nozione rientri anche la procedura di mediazione giudiziale o stragiudiziale.

 

La normativa

L’art. 201 stabilisce i casi in cui l’assicurato può liberamente scegliere il proprio avvocato. Il par. 1, lett. a), della norma dispone che ogni contratto di tutela giudiziaria prevede esplicitamente che qualora:

un avvocato […] sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di scegliere tale avvocato […];

La nozione di procedimento giudiziario

La Corte rileva che lo scopo principale della Direttiva 2009/138, come espresso dal suo Considerando 16, è l’adeguata protezione degli interessi dei contraenti e beneficiari.

In linea con la sua passata giurisprudenza, essa ricorda che l’assicurato ha un diritto autonomo e generale di scegliere liberamente il proprio avvocato. Sarebbe pertanto contrario a questo diritto se si operasse una interpretazione restrittiva dell’art. 201, par. 1, lett. a).

Come per la nozione di procedimento amministrativo, sul quale la Corte ha avuto modo di esprimersi in passato, la nozione di procedimento giudiziario deve essere interpretata in modo ampio e non limitato a quei procedimenti che si svolgono dinanzi a un organo giurisdizionale propriamente detto.

Facendo proprie le conclusioni dell’Avvocato Generale, essa include nel termine procedimento anche la fase che precede o può sfociare in una fase giurisdizionale.

 

La scelta dell’avvocato nella mediazione

Per la Corte, la mediazione giudiziale costituisce parte integrante del procedimento giudiziario in quanto ordinata dal giudice investito della causa. Il giudice sarà infatti vincolato dall’accordo raggiunto dalle parti interessate. Privare l’assicurato della scelta del proprio avvocato in questa fase pregiudicherebbe l’obiettivo che la Direttiva in questione intende perseguire.

Parimenti, anche la mediazione stragiudiziale rientra nella nozione di procedimento giudiziario. L’accordo raggiunto dalle parti vincolerà il giudice competente che dovesse essere chiamato ad omologare quanto deciso dalle parti. Per questo motivo, la Corte di Giustizia riconosce il ruolo fondamentale ricoperto dall’avvocato e la necessità che l’assicurato possa sceglierlo liberamente.

 

Conclusioni

La Corte evidenzia che il diritto dell’Unione incoraggia il ricorso a metodi alternativi per la risoluzione delle controversie. Limitare i diritti dei singoli che fanno ricorso a metodi riduttivi del contenzioso, come la mediazione, sarebbe incoerente e contrario al diritto dell’Unione.

Ne deriva che

l’art. 201, par. 1, lett. a), della direttiva 2009/138 deve essere interpretato nel senso che la nozione di procedimento giudiziario di cui a tale disposizione include un procedimento di mediazione giudiziale o stragiudiziale in cui un giudice sia o possa essere coinvolto, tanto al momento dell’avvio di tale procedimento quanto successivamente alla conclusione di quest’ultimo.”.

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2023-05-22T09:01:43+00:00
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