L’assegno rimane tra gli strumenti di pagamento più usati nelle transazioni commerciali tra imprese. Sebbene tanto sia stato fatto per garantire la sicurezza ed affidabilità dello strumento, la circolazione di assegni falsi, rubati o clonati costituisce tuttora un problema.
Il contributo affronta il tema della responsabilità della banca in caso di bene emissione di assegno invalido e la posizione del correntista che ha fatto affidamento sulla garanzia offerta dalla banca.
Cos’è il bene emissione di assegno
La responsabilità della banca per bene emissione di assegno invalido
Cos’è il bene emissione di assegno
Nel corso dell’attività d’impresa si è soliti venire in contatto con soggetti con cui non si è avuta una precedente relazione commerciale. Se il pagamento avviene mediante assegno, si tende a contattare la propria banca per verificare l’autenticità del titolo. L’informazione fornita dalla banca sulla validità dell’assegno prende il nome di bene emissione (o bene-emissione). Esso non viene regolato dalla legge, né nelle Norme Bancarie Uniformi (NBU – predisposte dall’Associazione Bancaria Italiana), ma trova il proprio fondamento solamente nella prassi.
Il beneficiario che desideri verificare l’autenticità dell’assegno può chiedere il bene emissione recandosi agli sportelli della propria banca, o per telefono. L’attività svolta dalla banca negoziatrice consiste in una verifica formale del titolo, o che non vi siano elementi che portino a ritenere che l’assegno sia stato contraffatto. In considerazione delle verifiche effettuate dalla banca negoziatrice, il bene emissione non potrà mettere al riparo dall’eventuale mancanza della provvista. La banca, quindi, accrediterà l’assegno “salvo buon fine”.
La responsabilità della banca per bene emissione di assegno invalido
La banca non ha un obbligo contrattuale di prestare il bene emissione al correntista. Se il funzionario della banca negoziatrice decide di verificare, ed in seguito attestare la validità dell’assegno, esso ha il dovere di svolgere l’operazione con la diligenza professionale che corrisponde a quella dell’accorto banchiere. Infatti, il particolare ruolo svolto dalle banche nella raccolta e gestione del risparmio, congiuntamente alle capacità tecniche necessarie per lo svolgimento di tale incarico, richiede un livello di diligenza qualificata (art. 1176, comma 2, c.c.). Chiamata a rispondere della propria condotta, la banca può esentarsi da ogni responsabilità fornendo la prova di aver assolto all’obbligo di diligenza prescritto. In questo senso è stata esclusa la responsabilità della banca negoziatrice per il bene emissione di un assegno in seguito risultato falso in quanto
sul titolo […] non erano ictu oculi riscontrabili “anomalie” di sorta che potessero anche solo insospettire il sia pure qualificato funzionario della banca negoziatrice (Trib. Pordenone, Sent. 29.06.2020).
Questa decisione si pone in linea con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che esclude la responsabilità della banca per assegno invalido se l’invalidità non era rilevabile “in base alle conoscenze del bancario medio” (Cass. civ. n. 16178/18; v. anche giurisprudenza ivi citata).
Per contro, sussisterà la responsabilità della banca negoziatrice se nello svolgimento del proprio incarico vengano ravvisati gli estremi di una condotta colposa. Tale è stata ritenuta la condotta dell’intermediario che non si era accertato della qualifica rivestita dal funzionario della banca emittente contattata telefonicamente. In quel caso la banca emittente aveva subìto delle intromissioni nelle linee telefoniche da parte di ignoti che avevano intercettato le chiamate in entrata, e si erano finti funzionari della banca (Trib. Torino, Sent. 22.01.2020).
Quanto al tipo di responsabilità (se contrattuale o extracontrattuale) della banca negoziatrice per il bene emissione di assegno invalido, non si riscontrano unitarietà di vedute. Parte della giurisprudenza tende a ricondurre la responsabilità della banca nell’ambito della responsabilità contrattuale da mandato (recentemente v. Trib. Torino, sentenza richiamata; più risalente invece Cass. civ. n. 8983/00). Potrebbe però configurarsi la responsabilità extracontrattuale della banca per aver fornito notizie non rispondenti al vero, avendo questa attestato la validità dell’assegno risultato poi essere contraffatto o clonato.
Il risarcimento del danno
Qualora il correntista abbia subìto un danno per aver fatto affidamento sulla dichiarazione di bene emissione della banca, si pone la questione della quantificazione del danno. Il Collegio di coordinamento dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) ha di recente avuto modo di pronunciarsi al riguardo propendendo per risarcire il danno in misura pari all’importo facciale dell’assegno. Secondo il Collegio, con il bene emissione la banca si assume un obbligo di protezione nei confronti del correntista che “deriva dal contatto sociale qualificato tra le parti”. Per questo motivo, la responsabilità della banca non consisterebbe nel mancato pagamento (il caso trattato dal Collegio riguardava un assegno falsificato)
ma proprio nel fatto che […] il cliente si è privato di un bene per il quale, qualunque fosse il suo valore intrinseco, aveva concordato un “prezzo” che in definitiva non è entrato nel suo patrimonio (decisione ABF n. 20978/20).
La tesi perseguita dal Collegio, per quanto pregevole, non appare in linea con quella dei giudici ordinari. Va ricordato che la controparte dell’accordo si trova in malafede e, probabilmente, acconsentirebbe al pagamento di un prezzo superiore a quello di mercato, conscia che non vi sarà alcun trasferimento di denaro. Questo non significa che il lucro cessante non potrà essere oggetto di risarcimento. Il danneggiato deve però riuscire a provare di aver avuto effettive chances di ottenere un prezzo superiore a quello di produzione dei beni.
Da ultimo, va evidenziato che l’ammontare da risarcire potrà essere diminuito dal giudice se con la propria condotta il danneggiato ha concorso a causare il danno. Questo però andrà valutato caso per caso tenendo in considerazione anche l’apporto del danneggiato.
Considerazioni conclusive
L’ordinamento giuridico tutela la posizione del prenditore che, facendo affidamento sul bene emissione della banca subisca un danno ingiusto. Tale tutela non è però priva di vincoli essendo comunque richiesto un comportamento accorto da parte del prenditore dell’assegno.
Quando si riceve un pagamento mediante assegno da parte di un nuovo cliente è quindi raccomandato:
verificare l’identità del soggetto con cui si intrattengono rapporti commerciali;
evitare di chiedere il bene emissione al telefono;
contattare la filiale della banca emittente e chiedere il benefondi;
non trasferire la proprietà della merce finché l’assegno non è stato incassato;
Questo non consentirà di eliminare il rischio nella sua totalità, ma servirà a limitare il più possibile la propria esposizione.
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