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Cancellazione del volo per COVID-19: Come comportarsi

Le straordinarie misure adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria di COVID-19 hanno determinato la cancellazione di molti voli per mancanza di domanda o per sospensione del traffico aereo da parte di alcuni paesi. Ciò ha avuto gravi ripercussioni sulle migliaia di viaggiatori che si sono trovati nella condizione di non poter raggiungere la propria destinazione.

Questo contributo è stato pensato per offrire un supporto a tutti coloro che hanno subito disagi, anche economici, in ragione della cancellazione del proprio volo.

1. Cancellazione del volo

flight board

I passeggeri in partenza da un aeroporto europeo godono di una serie di tutele accordate dal Regolamento CE n. 261/04 in caso di cancellazione del volo. Subordinato alla sussistenza di determinate condizioni, il passeggero ha diritto a ricevere dal vettore aereo:

il rimborso del biglietto o imbarco su un volo alternativo;

pasti e bevande rapportate alla durata dell’attesa, insieme a due chiamate o messaggi mediante fax, telex o e-mail;

pernottamento in albergo se il volo alternativo viene offerto per il giorno successivo;

risarcimento in denaro con un ammontare che varia in base alla tratta aerea.

I viaggiatori possono usufruire delle tutele offerte dal Regolamento anche se il volo cancellato doveva partire dall’aeroporto di un paese terzo a condizione che si abbia come destinazione un aeroporto situato in un paese UE. In questo caso, le tutele sono riconosciute solamente se il vettore aereo è registrato in un paese membro UE.

Tipico esempio è quello del volo da New York a Roma.

Se il volo cancellato doveva essere operato da una compagnia registrata in Italia, il viaggiatore potrà usufruire delle tutele poste dal Regolamento. Diversamente, se il volo doveva essere operato da una compagnia registrata negli Stati Uniti, il Regolamento non troverà applicazione. Rimane sempre possibile chiedere una compensazione alla compagnia aerea se la normativa del paese di partenza, in questo caso gli Stati Uniti, prevede comparabili tutele.

Una volta accertato se il proprio caso rientra tra quelli dove il Regolamento trova applicazione, si dovrà verificare di quali tutele si ha diritto e sotto quali condizioni. L’attenzione verrà posta sui voli che hanno subito una cancellazione come conseguenza diretta dell’emergenza sanitaria di COVID-19, ma alcune considerazioni valgono per la generalità dei casi.

Per ogni chiarimento su questioni non coperte in questo contributo, si potrà contattare lo studio legale inviando un’e-mail a info@per-legal.com o un messaggio tramite la sezione contatti.

2. Rimborso del biglietto o imbarco su volo alternativo

Il viaggiatore che riceva comunicazione della cancellazione del proprio volo ha la possibilità di scegliere tra tre opzioni:

richiedere il rimborso del costo del biglietto;

scegliere di prenotare un volo in una data successiva, salva la disponibilità dei posti;

ottenere l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale;

Se si decide di ricevere il rimborso, il costo del biglietto verrà restituito entro 7 giorni dalla richiesta. L’ammontare rimborsato può variare. Riprendendo l’esempio del volo andata e ritorno da Roma a New York fatto poco prima:

se la comunicazione avviene prima della partenza, il rimborso sarà totale;

se la comunicazione avviene sul volo di ritorno e non si vuole proseguire con il viaggio, rimanendo in questo caso a New York, si riceverà il rimborso del costo del volo di ritorno;

se il volo Roma – New York prevede uno scalo a Londra e la cancellazione avviene durante il secondo segmento Londra – New York, si potrà scegliere di non proseguire se il viaggio è diventato inutile. Il viaggio perde utilità se, per esempio, la ragione del volo era di partecipare ad una conferenza a cui non si potrà prendere parte perché l’arrivo è previsto dopo l’evento.

Se si sceglie di ottenere l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, il passeggero avrà diritto a ricevere assistenza da parte del vettore aereo.

3. Diritto ad assistenza

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Il Regolamento obbliga il vettore aereo ad intervenire per offrire assistenza a titolo gratuito ai passeggeri colpiti dalla cancellazione del volo. L’assistenza comprende pasti e bevande rapportati alla durata dell’attesa. È inoltre garantita la possibilità di effettuare due chiamate o inviare due messaggi mediante fax, telex o e-mail.

Il vettore è obbligato ad offrire tale assistenza ad ogni passeggero in caso di cancellazione. Spesso però, dato l’alto numero di passeggeri coinvolti, accade che il vettore aereo non offra l’assistenza prevista. In questo caso si potrà acquistare quanto necessario e chiedere successivamente il rimborso. Il rimborso viene accordato una volta che la spesa viene provata. Per questo motivo, è indispensabile conservare le ricevute d’acquisto.

Se l’imbarco è previsto per il giorno o i giorni successivi, si avrà diritto a ricevere anche il pernottamento in albergo, insieme al trasporto gratuito tra aeroporto e albergo. Anche qui, se il vettore aereo non dovesse premurarsi di offrire la necessaria assistenza, il passeggero ha diritto a farsi rimborsare le spese sostenute.

È comunque necessario comportarsi secondo buona fede e limitare per quanto possibile le spese, non includendovi quelle superflue. Infatti, potranno essere rimborsate solamente quelle spese che, avendo riguardo del caso concreto, sono state necessarie, appropriate e ragionevoli. Al termine del viaggio il passeggero potrà contattare la compagnia aerea tramite i canali da questa indicati per richiedere il rimborso delle spese. Il vettore aereo non potrà in alcun caso esimersi dal rimborsare le spese sostenute per far fronte alla cancellazione se queste sono state necessarie, appropriate e ragionevoli.

L’assistenza garantita dal regolamento ai passeggeri prescinde dalla ragione che ha determinato la cancellazione. Anche se l’emergenza sanitaria da COVID-19 è unica nel suo genere per portata e impatto sul traffico aereo, il vettore sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute. Questo si evince da esperienze analoghe dove il traffico aereo veniva bloccato per un evento che, come quello da COVID-19, era da considerarsi come eccezionale.

Nel gennaio 2013 la Ryanair è stata obbligata a rimborsare le spese sostenute da un proprio passeggero per la cancellazione del volo a causa dell’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull. In quella circostanza, parte traffico aereo europeo veniva bloccato costringendo alcuni passeggeri a trovare una sistemazione fino a quando lo spazio aereo non riaprì, diversi giorni dopo. Anche in presenza di una circostanza eccezionale come quella dell’eruzione del vulcano islandese, è stato riconosciuto il diritto del passeggero di vedersi rimborsato le spese sostenute. Questo perché l’obbligo del vettore aereo di prestare assistenza sussiste anche in circostanze che possono essere considerate eccezionali.

Analogamente, per i passeggeri che hanno visto il proprio volo cancellato per l’emergenza sanitaria di COVID-19 si può ritenere che abbiano diritto all’assistenza riconosciuta dal Regolamento.

4. Risarcimento

Il risarcimento per cancellazione è riconosciuto solo in determinati casi. Esso viene escluso se la cancellazione è comunicata:

almeno due settimane prima della partenza. Le due settimane sono state individuate come un congruo termine per permettere al viaggiatore di riprogrammare il proprio viaggio;

nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dellorario di partenza previsto, ed è offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto, arrivando a destinazione meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto;

meno di 7 giorni prima della partenza, ed è offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto, arrivando a destinazione meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto;

Il risarcimento è inoltre escluso in tutti i casi in cui la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Per l’emergenza sanitaria di COVID-19, molte compagnie hanno deciso di cancellare i propri voli da e per determinate destinazioni adducendo proprio quest’ultima causa.

In alcuni casi, la decisione di cancellare i voli è stata determinata da un provvedimento dell’autorità statale, in altri per decisione unilaterale della compagnia aerea. Esempio del primo gruppo di casi è la decisione dell’autorità statunitense di bloccare tutti i voli provenienti dall’Europa. Esempio del secondo gruppo è la decisione di cancellazione dei voli operata da determinati vettori aerei verso alcune regioni dell’Italia, poi estesa a tutto il paese.

Quando è l’autorità a sospendere i voli, è pacifico escludere il diritto alla compensazione. Infatti, anche se la compagnia aerea avesse adottato tutte le misure del caso, non avrebbe potuto evitare che ciò accadesse. I passeggeri affetti avranno diritto all’assistenza da parte del vettore aereo o, in mancanza di questo, del rimborso delle spese sostenute. Ai passeggeri verrà anche assicurato l’imbarco su un volo alternativo per raggiungere la destinazione finale. Nell’esempio di prima, al passeggero che aveva un volo diretto da New York a Roma, verrà offerto un volo che fa scalo in un paese non incluso nelle restrizioni, per raggiungere poi la destinazione finale.

Meno chiaro è il caso in cui la decisione di cancellare il volo è stata presa unilateralmente dalla compagnia aerea. Alcuni vettori aerei infatti, adducendo l’emergenza sanitaria hanno provveduto a cancellare tutti i voli verso i paesi maggiormente affetti, negando il risarcimento previsto dal Regolamento. I provvedimenti non sono però stati unanimi e alcuni vettori hanno continuato a volare anche verso gli aeroporti italiani.

Questo ha determinato delle situazioni paradossali. Ci sono stati da una parte viaggiatori che volendo partire hanno visto il proprio volo cancellato senza ricevere risarcimento. Dall’altra, coloro che non volevano più partire e non gli è stato concesso di cancellare gratuitamente, hanno perso il prezzo del biglietto.

Data la particolarità della situazione e l’assenza di una previsione specifica nel Regolamento o nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, solamente un giudice potrà gettar luce sull’esistenza o meno del diritto di ricevere un risarcimento per la cancellazione del volo.

Bisogna però considerare che molte compagnie aeree hanno visto un calo di prenotazioni, specialmente per determinate destinazioni. Questo potrebbe far pensare ad una scelta motivata da ragioni economiche, anche in considerazione del fatto che altre compagnie aeree hanno seguitato ad operare i propri voli.

5. Come comportarsi

In caso di cancellazione del volo si dovrà immediatamente contattare il vettore che opera il volo. Se la comunicazione di cancellazione avviene mentre si è in aeroporto o prima del viaggio di ritorno, si dovrà chiedere informazioni non solo in merito al volo alternativo, ma anche sull’assistenza garantita dal Regolamento.

I passeggeri con mobilità ridotta o i loro accompagnatori dovranno comunicare se necessitano di particolare assistenza cosicché il vettore possa garantire loro l’opportuno aiuto, anche in vista della prenotazione dell’alloggio. Se il vettore aereo non dovesse offrire l’assistenza a cui è obbligato, è necessario effettuare solamente quelle spese che si prefigurano come necessarie, appropriate e ragionevoli. Si dovranno inoltre conservare tutte le ricevute dei pagamenti effettuati.

Per la richiesta di rimborso delle spese sostenute e dell’eventuale risarcimento, si potrà contattare direttamente il vettore aereo che ha operato o doveva operare il volo. È importante ricordare che solo la compagnia aerea che ha operato il volo è obbligata a garantire le tutele offerte dal Regolamento.

Qualora la richiesta non dovesse avere esito positivo, il passeggero potrà contattare il proprio avvocato di fiducia per far valere i propri diritti, vedendosi rimborsare anche le spese sostenute per l’intervento dell’avvocato. Infatti, sarebbe contrario allo spirito del regolamento se il passeggero dovesse sì ricevere il rimborso dopo l’intervento del proprio avvocato, ma fosse obbligato a sostenere le spese legali per vedersi riconosciuto un proprio diritto ingiustamente negato in precedenza.

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2023-05-22T08:56:49+00:00
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