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Le clausole vessatorie nei contratti telematici

Il tema delle clausole vessatorie (dette anche onerose) è particolarmente sentito nell’ambito dei contratti telematici conclusi con la modalità del “point and click”, ormai predominante nel commercio elettronico.

Il contributo affronta alcune delle problematiche emerse in merito alle clausole vessatorie nei contratti telematici tra professionisti e le soluzioni della giurisprudenza italiana in questo contesto.

 

Contratti telematici come contratti per adesione

I contratti telematici conclusi nell’ambito del commercio elettronico sono caratterizzati dall’essere:

destinati a regolare una serie indefinita di rapporti;

predisposti unilateralmente dalla piattaforma di e-commerce;

immodificabili da parte dell’altro contraente.

Tali caratteristiche spingono a qualificare i contratti del commercio elettronico come contratti “per adesione” dove l’acquirente (detto aderente) si limita ad accettare o rifiutare lo schema contrattuale predisposto dalla piattaforma (detta proponente).

Dalla qualifica del contratto telematico come contratto per adesione discende l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 1341 c.c. (rubricato “Condizioni generali di contratto”) ed il conseguente rispetto dei requisiti di efficacia imposti dalla norma con riguardo alle clausole vessatorie.

Si sottolinea, inoltre, che nei contratti del commercio elettronico si riscontra spesso un’inversione formale delle posizioni di proponente e di aderente. Tuttavia, come è stato più volte chiarito anche dalla giurisprudenza, tale inversione formale non ha alcun rilievo in relazione all’applicabilità della disciplina sulle clausole vessatorie (Cass. civ., Sez. II, 22 maggio 1986, n. 3407).

Condizioni generali e clausole vessatorie nei contratti telematici

L’efficacia delle condizioni generali di contratto (vale a dire, delle clausole contrattuali unilateralmente predisposte da uno dei contraenti e valevoli per una serie indefinita di rapporti) è legata al rispetto dei requisiti della:

conoscenza o conoscibilità delle condizioni generali da parte dell’altro contraente (art. 1341 c.c., comma 1), e

specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie (art. 1341 c.c., comma 2).

Conoscenza e conoscibilità delle condizioni generali nel commercio elettronico

Quanto al primo requisito, la norma impone al predisponente (in questo caso, la piattaforma di e-commerce) di mettere l’altro contraente nella condizione di conoscere le condizioni generali usando l’ordinaria diligenza.

Nel commercio elettronico, le condizioni generali di contratto vengono solitamente mostrate attraverso le tecniche del:

click-wrap agreements

all’utente viene chiesto di selezionare una casella o cliccare un pulsante per accettare le condizioni generali di contratto prima di effettuare l’acquisto

sign-in wrap agreements

all’utente è richiesto di effettuare l’accesso al sito con username e password o di registrarsi prima di effettuare l’acquisto. Le condizioni generali di contratto saranno visibili all’accesso.

scroll-wrap agreements

l’utente dovrà scorrere fino alla fine della pagina delle condizioni generali e selezionare la casella o cliccare sul pulsante con cui dichiara di accettare le condizioni.

La giurisprudenza ha sostenuto che, per i contratti telematici conclusi sulle piattaforme di e-commerce, il requisito della conoscibilità è considerato soddisfatto anche quando

le condizioni generali sono contenute in altre schermate del sito o in pagine di secondo livello, purché venga dato risalto al richiamo e la postazione contenente la clausola richiamata sia accessibile mediante il relativo collegamento elettronico (link) (Trib. Catanzaro, Sez. I civ., Ord. 30 aprile 2012).

Specifica approvazione delle clausole vessatorie nel contratto telematico

Più problematico è, invece, il rispetto del requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie con la selezione del tasto virtuale di acquisto (o point and click).

Nei contratti in presenza il requisito è soddisfatto facendo ricorso al sistema della doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie (la prima riferita al contratto nella sua interezza, mentre la seconda alle clausole vessatorie). In questo modo si intende richiamare l’attenzione del sottoscrittore sulle condizioni generali per scongiurare il rischio di subire a sorpresa condizioni particolarmente gravose.

In quelli telematici, per contro, l’aderente accetta complessivamente le condizioni generali spuntando l’apposita casella o cliccando sul tasto virtuale di acquisto in base a una delle tre tecniche sopra indicate. Questo ha però destato dubbi sulla validità delle clausole vessatorie così approvate portando parte della giurisprudenza a ritenere inidonea la modalità del point and click in tale contesto.

 

 

Le clausole vessatorie nei contratti telematici secondo giurisprudenza

Nonostante il limitato numero di pronunce in tema di clausole vessatorie nei contratti telematici, nella giurisprudenza sono andati formandosi due orientamenti contrapposti.

Secondo un primo orientamento, il point and click rappresenta una valida modalità di espressione del consenso anche in tema di clausole vessatorie. Affinché queste possano essere considerate valide l’aderente dovrà manifestare un doppio assenso (uno di adesione e l’altro di approvazione delle clausole vessatorie) premendo sull’apposito tasto (Giudice di Pace di Partanna, 1 febbraio 2002, n. 15).

Più di recente, il Tribunale di Napoli (13 marzo 2018, n. 2508) ha sostenuto la validità delle clausole vessatorie nel contratto telematico a prescindere da una loro specifica approvazione per iscritto come richiesto dall’art. 1341 c.c. Secondo il Tribunale:

gli strumenti tecnologici impiegati per la stipula di un contratto telematico ontologicamente non si prestano ad assecondare le previsioni dell’art. 1341 c.c. in tema di specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie presupponendo tale norma l’esistenza di un modulo a stampa sottoposto alla firma del contraente che, in ambito telematico, viene sostituita dalla compilazione online di un formulario mediante digitazione dei propri dati personali, dalla presa in visione ed accettazione con la tecnica del point and click delle condizioni contrattuali a cui rimanda un link (c.d. collegamento ipertestuale) e dalla definitiva conferma della propria volontà negoziale attraverso la medesima tecnica.

Un altro orientamento, più restrittivo, sostiene invece che “la procedura point and click (o anche solo mediante click), pur valendo come consenso contrattuale, non è idonea a soddisfare il requisito della specifica approvazione della clausola vessatoria così come richiesta dall’art. 1341 comma 2 c.c.” (Giudice di pace Milano Sez. VI, Sent., 28 gennaio 2019; nello stesso senso v. anche Giudice di Pace di Trapani, 14 ottobre 2019).

In una precedente decisione il Tribunale di Catanzaro (Sez. I civ., Ord. 30 aprile 2012) affermava che

l’opinione dottrinale prevalente – alla quale il Tribunale aderisce – ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale.

Mancando in quel caso una specifica approvazione delle clausole vessatorie, il Tribunale non indagava ulteriormente “[l’]equiparabilità del sistema del point and click alla firma digitale debole e della sufficienza della firma digitale debole a soddisfare il requisito della forma scritta.”.

 

Considerazioni conclusive

I contrasti giurisprudenziali e la mancanza di chiare indicazioni da parte del legislatore impongono di adottare un approccio cauto, ma non totalmente incurante dell’impatto che l’evoluzione tecnologica sta avendo nel diritto dei contratti. L’analisi della giurisprudenza in tema di clausole vessatorie nei contratti telematici consente quindi di arrivare ad alcune conclusioni che possono essere utili a stabilire alcuni punti fermi.

Innanzitutto, l’aderente dovrà essere messo nella condizione di prendere visione delle condizioni generali di contratto così come imposto dall’art. 1341, comma 1 c.c. A prescindere dalla tecnica usata (click-wrap, sign-in wrap o scroll-wrap agreements)

la conoscibilità […] per comune opinione, richiede la intelligibilità della clausola, avuto riguardo alla sua formulazione, alla linguistica e alla presentazione grafica. (Trib. Catanzaro, Sez. I civ., Ord. 30 aprile 2012).

Quanto all’approvazione della clausola vessatoria, come avviene nei contratti in presenza, anche per i contratti telematici l’assenso a tale clausola dovrà essere specifico e separato rispetto alle altre clausole contrattuali “così da richiamare l’attenzione del sottoscrittore su di essa, ancorché non sia necessaria la ripetizione del suo contenuto” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 11 maggio 2006, n. 10942).

Da ultimo, per quanto riguarda l’idoneità o meno della procedura del point and click a vincolare il contraente alle clausole vessatorie, appare preferibile aderire all’indirizzo che riconosce la validità delle clausole onerose approvate con tale modalità di espressione del consenso.

Infatti, sostenere il contrario significherebbe

trasformare in via pretoria tutti i contratti telematici in contratti a forma vincolata, imponendo per la loro stipula l’impiego di uno strumento sofisticato (come la firma elettronica avanzata o qualificata, n.d.r.), ancora non massivamente diffuso tra il pubblico, e così paralizzando, di fatto, lo sviluppo sul piano nazionale di un intero settore di traffici sempre più importante a livello planetario. (Tribunale di Napoli, 13 marzo 2018, n. 2508).

Le decisioni del Tribunale di Catanzaro, del Giudice di Pace di Trapani e di Milano hanno giustamente dichiarato invalide le clausole vessatorie contenute nei contratti oggetto delle rispettive decisioni.

L’invalidità, però, non è legata tanto allo strumento utilizzato per approvare le clausole vessatorie (point and click oppure firma elettronica avanzata o qualificata), quanto alla mancata specifica e separata approvazione di tali clausole come invece richiesto dal 1341, comma 2 c.c.

In tutte le decisioni citate è mancata, dunque, un’analisi seria ed approfondita sulla validità del point and click per l’approvazione delle clausole vessatorie e sulla effettiva adozione della firma elettronica avanzata o qualificata in un contesto come quello dei contratti stipulati sulle piattaforme di e-commerce.

In attesa di una presa di posizione da parte del legislatore, quindi, non si potrà che interpretare l’art. 1341 c.c. alla luce dell’inarrestabile innovazione tecnologica, tenendo comunque conto degli interessi sia del predisponente che dell’aderente, entrambi meritevoli di tutela.

 

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2023-05-22T09:11:24+00:00
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