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Il contratto di appalto privato: nozione ed elementi

Collocato all’interno della categoria dei contratti d’impresa, il contratto di appalto rappresenta uno dei tipi contrattuali più utilizzati sia nel settore privato, che in quello pubblico.

L’articolo esamina i principali elementi del contratto d’appalto, con particolare riguardo al suo oggetto e alle obbligazioni dell’appaltatore e del committente.

 

La nozione del contratto di appalto privato

Nel contratto d’appalto una delle parti (l’appaltatore), con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio (esercizio di attività d’impresa), assume l’obbligo di compiere un’opera o un servizio a favore dell’altra (il committente) verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

Da questa nozione emergono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono questa figura contrattuale:

Il contratto di appalto può avere ad oggetto sia un’opera che un servizio.

L’appaltatore è un imprenditore che svolge l’attività contrattualmente pattuita in piena autonomia.

All’appaltatore spetta il potere direttivo sull’opera determinando mezzi e modalità necessarie al raggiungimento del risultato perseguito dal committente.

Il committente ha l’obbligo di corrispondere all’appaltatore il prezzo per l’opera o il servizio eseguito (contratto a titolo oneroso).

 

Appalto d’opera e appalto di servizi

Prendendo come riferimento il contenuto dell’obbligazione assunta dall’appaltatore, il contratto potrà essere qualificato come appalto d’opera o come appalto di servizi.

Nell’appalto d’opera l’obbligazione dell’appaltatore ha come elemento principale la trasformazione della materia volta alla produzione di un nuovo bene, o alla sua modificazione.

Nell’appalto di servizi, invece, la trasformazione della materia è del tutto assente, oppure assume rilevanza secondaria nell’economia del rapporto rispetto al suo oggetto, identificato nell’utilità o interesse perseguito dal committente.

Il particolare contenuto dell’obbligazione dell’appaltatore nell’appalto di servizi determina la non applicazione di alcune delle disposizioni dettate in tema di appalto d’opera. La verifica di quale disposizione sia applicabile anche all’appalto di servizi

va ricavata dalla compatibilità o incompatibilità intrinseca delle diverse norme con il contenuto specifico del rapporto (Cass. civ. n. 26862 del 22.10.2019).

 

Oggetto del contratto di appalto

Per avere effetti tra le parti, l’oggetto del contratto d’appalto dovrà essere lecito, possibile, determinato o determinabile.

Lecito

L’oggetto del contratto d’appalto non deve essere contrario a norme imperative. In questo senso, la giurisprudenza ha ritenuto nullo per l’illiceità dell’oggetto il contratto d’appalto per la costruzione di un’immobile privo della concessione edilizia (Cass. civ. n. 7961 del 20.04.2016). Se il contratto ha già avuto esecuzione, esso dovrà considerarsi nullo sin dall’inizio e senza la possibilità di una sua convalida, anche se sopraggiunga un condono edilizio (Cass. civ. n. 4015 del 21/02/2007).

Tuttavia, la Cassazione ha evidenziato che la sanzione della nullità opera solo nei casi in cui l’esecuzione del contratto (in questo caso, la costruzione dell’immobile) avviene in carenza della concessione. Infatti, se la concessione edilizia dovesse essere acquisita dopo la stipulazione del contratto, ma prima della sua esecuzione, il contratto potrà produrre i propri effetti.

Non è, quindi, la conclusione del contratto di appalto in assenza di concessione edilizia a determinare la nullità del contratto, ma la sua esecuzione senza detta concessione (in questo senso: Cass. civ. n. 3913 del 18.02.2009).

Possibile

Un esempio di impossibilità (giuridica) dell’oggetto nell’appalto è dato dal contratto d’appalto concluso sotto condizione sospensiva. Questo si verifica quando le parti concludono l’accordo in assenza di concessione edilizia, ma attendano il rilascio di quest’ultima prima di darvi esecuzione. Qualora la condizione non si verifichi (ad es., l’amministrazione competente non concede la concessione edilizia), il contratto è nullo data “…l’impossibilità dell’oggetto per la sussistenza di un impedimento di carattere giuridico che ostacola in modo assoluto il risultato cui la prestazione è diretta…” (Cass. civ. n. 13969 del 24.06.2011)

Determinato o determinabile

Nel contratto d’appalto è sufficiente che le parti abbiano individuato gli elementi fondamentali non essendo necessario che l’opera sia specificata in tutti i suoi particolari. Secondo la giurisprudenza, infatti,

le eventuali deficienze ed inesattezze riguardanti taluni elementi costruttivi non costituiscono causa di nullità del contratto quando non siano rilevanti ai fini della realizzazione dell’opera e consentano un’agevole individuazione della stessa, nella sua consistenza qualitativa e quantitativa, mediante il ricorso ai criteri generali della buona tecnica costruttiva e alle cosiddette regole d’arte, le quali devono adeguarsi alle esigenze e agli scopi cui l’opera è destinata (Cass. civ. n. 1588 del 19.03.1979; Cass. civ. n. 133 del 08.01.2020).

Il giudice potrà quindi utilizzare ogni mezzo per arrivare all’identificazione dell’oggetto del contratto, sia attraverso le espressioni usate dalle parti nel contratto, sia ricorrendo a documenti collegati all’accordo.

 

L’obbligazione dell’appaltatore

Tra le obbligazioni a carico dell’appaltatore che scaturiscono dal contratto d’appalto vi è quella di garantire al committente esattamente l’opera o il servizio concordato (obbligazione di risultato) “…essendo l’appalto un contratto in cui l’obbligazione dell’appaltatore ha per oggetto il risultato della sua attività…” (Cass. civ. Sez. II, 23-09-1996, n. 8395).

Nell’esecuzione della propria obbligazione l’appaltatore è tenuto al rispetto delle regole dell’arte e alla diligenza qualificata richiesta dall’attività svolta (art. 1176, comma 2 c.c.).

Il criterio della diligenza e quello delle regole dell’arte sono stati usati per ampliare l’ambito della responsabilità dell’appaltatore anche per le condizioni imputabili al “…committente o a terzi se, conoscendole o potendole conoscere con l’ordinaria diligenza, non le abbia segnalate all’altra parte, né abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione, ottenga un espresso esonero di responsabilità” (Cass. civ. n. 10891 del 04.05.2017).

In questo senso, la giurisprudenza ha ritenuto rientrare tra gli obblighi dell’appaltatore anche quello di controllare la validità, da un punto di vista tecnico, del progetto fornito dal committente (Cass. civ. n. 3932 del 18.02.2008).

A questi obblighi se ne possono aggiungere altri come:

la custodia del bene durante la realizzazione dell’opera o servizio

la verifica della materia fornita dal committente

condurre i lavori personalmente (salvo essere autorizzato dal committente al subappalto; art. 1656 c.c.)

L’obbligazione del committente

L’obbligazione principale del committente è di corrispondere all’appaltatore il prezzo per l’opera o il servizio eseguito (ti potrebbe interessare: Il prezzo nel contratto di appalto privato).

A tale obbligazione la giurisprudenza affianca anche quella “…di assicurare all’appaltatore, fin dall’inizio del rapporto, e per tutta la durata di questo, la possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoro affidatogli.” (obbligo di cooperazione del committente; in questo senso Cass. civ. n. 5112 del 22.05.1998).

L’inadempimento dell’obbligo di cooperazione da parte del committente potrà essere valutato dal giudice ai fini della risoluzione del contratto di appalto (artt. 1453 e ss. c.c.) se questo non consente all’appaltatore di ultimare l’opera (ti potrebbe interessare: Il recesso unilaterale del committente nel contratto d’appalto).

 

Forma e durata del contratto di appalto

Il legislatore non richiede il rispetto di forme particolari per la conclusione del contratto d’appalto privato potendo le parti concluderlo oralmente o tacitamente (contratto a forma libera). Qualora una delle parti venga convenuta in giudizio per il mancato adempimento delle obbligazioni ne potrà dare dimostrazione anche per testimoni.

Quanto alla durata del contratto, anche se l’esecuzione dell’opera si protrae nel tempo (contratto ad esecuzione prolungata), l’appalto d’opera non può essere considerato ad esecuzione continuata o periodica. Questo ha come conseguenza la piena applicazione degli effetti retroattivi tra le parti in caso di pronuncia di risoluzione (art. 1458 c.c.).

Diversa è, invece, la disciplina applicabile quando l’appalto ha ad “…oggetto servizi o attività manutenzione periodica, che, per il loro carattere di durata, impediscono la ripetibilità delle prestazioni già eseguite” (Cass. civ. n. 26862 del 22.10.2019).

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2023-05-22T09:34:58+00:00
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