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Contratto di Agenzia: disciplina ed elementi caratteristici

Nonostante la tecnologia abbia innovato il modo in cui le imprese promuovono i loro dei beni e servizi, la figura dell’agente riveste ancora un ruolo importante nella strategia di molte aziende.

L’articolo esamina la disciplina e i principali elementi del contratto di agenzia.

 

Principali clausole del contratto di agenzia

Le principali clausole che le parti sono solite includere nel contratto di agenzia riguardano:

identificazione dei prodotti

zona assegnata all’agente

compiti dell’agente

eventuale diritto di esclusiva in capo alle parti

determinazione del compenso

accordo sulle spese sostenute dall’agente

risoluzione e recesso del contratto

foro competente in caso di controversie

Scopo del contratto di agenzia e disciplina applicabile

Con il contratto di agenzia l’agente assume l’incarico di promuovere la conclusione di una serie indefinita di affari per l’impresa (detta preponente). A seguito della regolare esecuzione dei contratti promossi sorge per l’agente il diritto ad un compenso (la provvigione).

Successivamente alla conclusione del contratto, tra preponente e agente si instaura un rapporto di collaborazione stabile e duraturo, caratteristica che distingue questa figura contrattuale da quella di procacciamento d’affari dove il procacciatore svolge la propria attività in maniera del tutto occasionale.

Nonostante sia obbligato a rispettare le istruzioni ricevute dal preponente, l’agente svolge la propria attività in forma imprenditoriale, con autonoma organizzazione lavorativa e assunzione del rischio a proprio carico (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 31487 del 05.12.2018)

Il contratto di agenzia trova la propria disciplina nel:

Codice civile (articoli 1742 – 1753)

Accordi Economici Collettivi (AEC) stipulati dalle associazioni di categoria

Contratto individuale (contratto tra agente e impresa)

Generalmente, il contratto individuale contiene una clausola finale con la quale le parti rimandano all’AEC dello specifico settore di appartenenza per quanto non espressamente previsto nel contratto.

Elementi caratteristici del contratto di agenzia

Gli elementi che caratterizzano il contratto di agenzia e lo contraddistinguono dalle altre figure contrattuali sono:

La zona

L’agente svolge la propria attività di promozione all’interno di una zona prestabilita (art. 1742, comma 2 c.c.) indicata dalle parti facendo riferimento ad un determinato territorio.

Se le parti omettono di includere nel contratto l’indicazione di una zona all’interno della quale dovrà svolgersi l’attività dell’agente, non viene meno la configurabilità del contratto di agenzia se

tale indicazione risulti ricavabile dal riferimento all’ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano.” (Cass. civ. Sez. lavoro, 03.03.2016, n. 4217).

L’autonomia dell’agente

L’agente non entra a far parte dell’organizzazione aziendale dell’impresa preponente. Infatti, egli gode di un’ampia autonomia organizzativa nello svolgimento della propria attività promozionale.

L’autonomia negoziale delle parti può spingersi fino a plasmare il rapporto in modo tale da sfumare la linea di demarcazione tra il contratto di agenzia e quello di lavoro subordinato prevedendo l’inclusione di specifici obblighi in capo all’agente. In questo senso, è stato ritenuto possibile per il proponente esercitare un controllo amministrativo e tecnico sull’agente (Cass. civ. n. 7513 del 20.12.1983), o prevedere l’esercizio dell’attività entro specifici orari di lavoro (Cass. civ. n. 429 del 18.01.1984).

Trattasi comunque di elementi marginali del contratto che non influiscono sugli elementi caratteristici del rapporto che sono rappresentati dall’autonomia organizzativa (che non è assoluta), e soprattutto dall’assunzione in capo all’agente del rischio economico e giuridico dell’attività svolta.

La stabilità del rapporto

Il rapporto tra preponente ed agente è caratterizzato dalla stabilità dell’incarico il quale è diretto a promuovere la conclusione di una serie indefinita di contratti per l’impresa. In questo, esso si distingue da altre figure contrattuali con cui presenta elementi di contatto come la mediazione, dove l’incarico viene conferito per la conclusione di un singolo affare.

L’attività di promozione

L’obbligazione principale dell’agente è identificata con lo svolgimento di attività promozionale per conto dell’impresa preponente diretta alla conclusione di contratti (obbligazione di risultato).

Proprio a voler sottolineare l’autonomia di cui gode l’agente nello svolgimento della propria attività, la legge non specifica cosa fa fatto rientrare nell’attività promozionale. Secondo la giurisprudenza, l’attività di promozione comprende

molteplici attività di impulso e di agevolazione, finalizzate al collocamento di un bene o servizio in una zona determinata (la legge non specifica la natura dei contratti), a suscitare, sostenere, incrementare verso l’acquisto la domanda del prodotto offerto dalla impresa preponente, ovvero ad interessare al prodotto e ad orientare i soggetti interessati alla decisione di acquisto della merce o del servizio in termini conformi alle istruzioni impartite dal preponente (Cass. civ. n. 696 del 27.01.1988).

La forma del contratto

Le parti sono libere di concludere il contratto in forma scritta oppure orale. Tuttavia, per espressa previsione normativa (articolo 1742, comma 2 c.c.) il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto.

Pertanto, è inammissibile la prova testimoniale (tranne quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova) e la prova per presunzioni. La giurisprudenza ha anche escluso che la prova del contratto possa ricavarsi dai documenti comprovanti l’effettuazione delle prestazioni (Cass. civ. n. 5165 del 16.03.2015).

Inoltre, la norma stabilisce che le parti hanno diritto di ottenere un documento che riproduca il contenuto dell’accordo verbale raggiunto e delle clausole aggiuntive. Infine, è importante evidenziare che non è consentito alle parti derogare a questa previsione, per cui, ogni patto contrario deve ritenersi nullo.

 

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2023-05-22T09:36:07+00:00
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