Il contratto di procacciamento d’affari è una tipologia contrattuale nata dalla prassi commerciale le cui caratteristiche lo rendono uno strumento molto usato dalle imprese italiane.
L’articolo esamina le principali caratteristiche del contratto di procacciamento d’affari.
Principali clausole del contratto di procacciamento d’affari
Il contratto di procacciamento d’affari
Elementi fondamentali del contratto di procacciamento d’affari
Principali clausole del contratto di procacciamento d’affari
Le principali clausole che le parti sono solite includere nel contratto di procacciamento d’affari riguardano:
➤ oggetto del contratto
➤ rapporto tra mandante e procacciatore
➤ compenso del procacciatore
➤ foro competente in caso di controversie
Il contratto di procacciamento d’affari
Con il contratto di procacciamento d’affari un’impresa (detta mandante) incarica un altro soggetto (il procacciatore) di raccogliere proposte di contratto oppure ordinativi presso terzi per trasmetterle all’impresa da cui ha ricevuto l’incarico.
L’intermediazione svolta dal procacciatore mira quindi a favorire la conclusione di un contratto tra terzi che, una volta andato a buon fine fa sorgere in capo al procacciatore il diritto di pretendere il compenso sotto forma di provvigione (ti potrebbe interessare anche: Procacciatore d’affari e diritto alla provvigione).
Il contratto non gode di una propria autonoma disciplina nel Codice civile, o in altre norme di legge, e la sua disciplina è in gran parte frutto della giurisprudenza.
Elementi fondamentali del contratto di procacciamento d’affari
Il contratto di procacciamento d’affari è una figura che presenta elementi comuni ad altre tipologie contrattuali avvicinandolo ora alla mediazione (ti potrebbe interessare anche: Contratto di mediazione: disciplina ed elementi essenziali), ora al contratto di agenzia.
Il procacciatore viene visto come un collaboratore dell’impresa nei confronti della quale potrà pretendere la provvigione. Infatti, l’attività del procacciatore d’affari è svolta nell’esclusivo interesse della mandante a cui trasmette gli ordinativi raccolti.
Tuttavia, il rapporto che si viene ad instaurare tra procacciatore ed impresa mandante si caratterizza dall’occasionalità e dall’assenza di subordinazione, circostanza questa che distingue questa figura da quella dell’agente. Inoltre, il procacciatore d’affari non gode di alcun diritto di esclusiva e la mandante può incaricare anche più procacciatori per l’attività di promozione che viene quindi condotta senza l’assegnazione di una zona determinata.
Il procacciatore d’affari non è soggetto ad un obbligo di svolgere la prestazione oggetto del contratto. Infatti, la comunicazione degli ordinativi alla mandante dipende esclusivamente dall’iniziativa del procacciatore che non partecipa inoltre alle trattative tra mandante e terzo.
La forma del contratto
Non è previsto alcun obbligo di forma per il contratto di procacciamento d’affari potendo questo essere concluso sia verbalmente che per iscritto.
Nonostante vi siano molteplici profili di affinità tra il contratto di agenzia e quello di procacciamento, non può ritenersi applicabile a quest’ultimo l’obbligo di provare il contratto per iscritto applicabile all’agenzia (art. 1742, comma 2 c.c.).
Benché manchi un obbligo specifico di forma, la cristallizzazione della volontà delle parti in un atto scritto è certamente auspicabile.
La durata del contratto di procacciamento
Quanto alla sua durata, essendo il rapporto tra mandante e procacciatore caratterizzato dalla occasionalità, tale clausola viene solitamente omessa.
È stato però sostenuto che l’assegnazione di un termine di scadenza all’incarico del procacciatore non rileva a caratterizzare il rapporto contrattuale come agenzia. Infatti, la previsione di un termine di scadenza “non serve a mutare in obbligatoria l’attività di promozione” (Corte d’Appello Roma Sez. lavoro Sent., 11.01.2019).
Se il rapporto tra procacciatore e impresa ha carattere stabile, il contratto dovrà configurarsi come contratto di agenzia, con conseguente applicazione della relativa disciplina.