Il cambio delle abitudini dei consumatori insieme alla progressiva digitalizzazione del commercio ha portato molte imprese a considerare la creazione di un e-commerce. Questo ha certamente richiesto la produzione di una documentazione ulteriore e spesso assente, o con caratteristiche differenti da quelle presenti nel commercio tradizionale.
Pensato per le piccole imprese che vogliono avviare un e-commerce, il contributo affronta la formazione del contratto online delineando la normativa applicabile a questa tipologia contrattuale ed i suoi requisiti.
1. Contratto online: nozione e caratteristiche
2. Contratto online e normativa applicabile
3. I requisiti del contratto online
1. Contratto online: nozione e caratteristiche
Il contratto online (più correttamente: contratto telematico) è una tipologia contrattuale che viene conclusa per l’acquisto di beni e servizi offerti su una piattaforma di e-commerce. A differenza del contratto tradizionale, la stipula del contratto online avviene attraverso una particolare procedura telematica nota anche come point and click.
Il contratto telematico concluso con tale procedura si contraddistingue per:
assenza di contatto diretto tra le parti che sono tra di loro distanti;
mancanza di trattative sul contenuto (l’acquirente aderisce alla regolamentazione predisposte dalla piattaforma di e-commerce tanto che si parla in questo caso di contratto per adesione);
la manifestazione di volontà dell’acquirente avviene per via telematica;
la conclusione avviene mediante l’inserimento dei dati della propria carta di pagamento e con la selezione del tasto virtuale di acquisto.
Nel caso dei contratti online non è raro assistere anche alla fase dell’esecuzione del contratto sempre con modalità telematica (ad es. download di ebook o applicazioni). Si parla in questo caso di commercio elettronico diretto per distinguerlo dai casi in cui l’esecuzione del contratto (ad es. la consegna della merce) avviene con modalità tradizionali (commercio elettronico indiretto).
2. Contratto online e normativa applicabile
Il contratto online è disciplinato da un complesso di norme che rendono il passaggio dal commercio tradizionale all’e-commerce alquanto difficoltoso in mancanza della giusta assistenza legale. Infatti, La normativa applicabile alla contrattazione online si rinviene nel:
Codice civile, con riferimento alla disciplina generale del contratto;
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679), con riguardo ai dati personali delle persone fisiche;
Codice del consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), se l’acquirente è qualificabile come consumatore (contratti B2C);
D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in materia di commercio elettronico.
È bene tenere in considerazione che, se l’e-commerce è fruibile anche da clienti esteri e quindi fuori dall’Italia, potrebbero trovare applicazione norme sovranazionali o convenzioni internazionali con riguardo alla legge applicabile al contratto o la competenza giurisdizionale.
3. I requisiti del contratto online
Affinché il contratto concluso con modalità telematiche possa considerarsi valido e produrre i suoi effetti, il titolare dell’e-commerce deve prestare particolare attenzione ai seguenti requisiti:
individuazione dei contraenti;
manifestazione della volontà;
forma del contratto;
3.1 Individuazione dei contraenti nel contratto telematico
Diversamente dal commercio tradizionale dove le parti sono fisicamente presenti nello stesso luogo, l’individuazione dei contraenti nel commercio elettronico risente dalla particolare procedura telematica con cui il contratto viene concluso.
Date le peculiari modalità di conclusione del contratto online, il professionista (in questo senso l’impresa titolare dell’e-commerce) deve adempiere a specifici obblighi informativi nei confronti dell’acquirente. Questi sono dettati principalmente dal D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, per il commercio elettronico (art. 7 del Decreto). A tali informazioni si aggiungono quelle previste dal Codice del consumo se l’acquirente è un consumatore (artt. 49 e seguenti del Codice).
Per saperne di più su questo tema leggi anche: Obblighi informativi nel commercio elettronico.
L’individuazione dell’acquirente potrà invece avvenire mediante la registrazione di un account personale sulla piattaforma di e-commerce e la digitazione dei propri dati di accesso prima del perfezionamento dell’acquisto.
Il requisito della individuazione può inoltre ritenersi assolto anche senza la registrazione di un account se prima dell’acquisto il cliente provvede ad inserire i propri riferimenti identificativi in un apposito form a ciò dedicato (sull’importanza che riveste questo requisito leggi anche: Gli acquisti online del minore di età).
3.2 Manifestazione della volontà nel contratto telematico
Nei contratti conclusi con modalità telematica la manifestazione della volontà avviene tramite la procedura del point and click che si traduce nella pressione del tasto virtuale di acquisto da parte dell’acquirente.
Trattandosi in questo caso di offerta al pubblico, il titolare dell’e-commerce dovrà fare in modo che la proposta contenga tutti gli elementi essenziali del contratto affinché questo possa ritenersi validamente concluso. Solo in presenza di tutti i requisiti l’interazione dell’acquirente con i comandi presenti nella schermata può considerarsi come una valida manifestazione di volontà di adesione alla regolamentazione contrattuale della piattaforma.
3.3 Contratto telematico e requisiti formali
La manifestazione della volontà delle parti è strettamente legata alla forma del contratto che rappresenta il mezzo attraverso il quale il consenso viene espresso. Anche per i contratti conclusi online vige il principio della libertà delle forme essendo le parti (venditore ed acquirente) libere di utilizzare la forma più adeguata per le loro esigenze. Vi sono però dei casi in cui tale principio trova delle eccezioni e la normativa prescrive la forma scritta a pena di nullità.
Nella procedura point and click è il titolare dell’e-commerce ad effettuare la scelta della forma contrattuale. Egli dovrà quindi prestare particolare attenzione tutte quelle volte in cui la legge richiede, a pena di nullità, la specifica sottoscrizione del contratto o delle clausole contrattuali da parte dell’acquirente. È questo il caso delle clausole vessatorie (clausole contrattuali che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto). La compatibilità di queste clausole con la procedura point and click è stata messa in dubbio soprattutto con riferimento ai contratti online conclusi da consumatori. Dovrà quindi essere attentamente valutata la modalità con cui il consumatore esprime il proprio consenso al fine di evitare la dichiarazione di nullità delle clausole, o dell’intero contratto.
4. La conclusione del contratto
Con riguardo alla conclusione del contratto online, il Decreto sul commercio elettronico impone al prestatore del servizio di e-commerce di comunicare all’acquirente una serie di informazioni ulteriori prima che l’ordine venga inoltrato (art. 12 del Decreto). Tale obbligo può essere derogato solo se l’acquirente non è qualificabile come consumatore. Queste riguardano:
le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore;
gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
le lingue a disposizione per concludere il contratto (oltre all’italiano);
l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
Il venditore dovrà inoltre mettere a disposizione dell’acquirente le clausole e le condizioni generali del contratto in modo che queste possano essere memorizzate e riprodotte.
Per i contratti conclusi con la procedura del point and click, al prestatore è imposto un obbligo aggiuntivo. Egli dovrà dare conferma all’acquirente della ricezione dell’ordine. La conferma dovrà contenere:
un riepilogo delle condizioni (generali e particolari) applicabili al contratto;
le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili (art. 13 del Decreto sul commercio elettronico).
5. Considerazioni conclusive
Come si è avuto modo di vedere, la redazione del contratto per l’e-commerce richiede una particolare attenzione da parte delle imprese data la complessità delle fonti normative da considerare.
È pertanto fortemente sconsigliato affrontare questo tema con leggerezza, o senza la necessaria consulenza, per evitare di porre a rischio le opportunità che creazione di un’e-commerce può offrire all’impresa.