L’articolo esamina il tema della garanzia dell’appaltatore per i vizi e difformità dell’opera nel contratto di appalto privato, con particolare attenzione ai contenuti ed ai presupposti della garanzia a cui è tenuto l’appaltatore.
La responsabilità dell’appaltatore per i vizi e le difformità nell’appalto
Il contenuto della garanzia dell’appaltatore per i difetti dell’opera
I presupposti per la garanzia dell’appaltatore nell’appalto privato
La responsabilità dell’appaltatore per i vizi e le nell’appalto
L’appaltatore ha l’obbligo di svolgere l’opera commissionata attenendosi alle regole dell’arte e alle direttive del committente per far conseguire a quest’ultimo il risultato concordato nel contratto d’appalto (ti potrebbe interessare: Il contratto di appalto privato: nozione ed elementi). Questo significa che l’appaltatore dovrà consegnare, entro il termine stabilito tra le parti, un’opera che sia immune da vizi o difformità.
Se l’opera commissionata non viene portata a termine, oppure solo una parte dei lavori programmati viene ultimato nei termini concordati, il committente può far ricorso alle disposizioni generali in tema di inadempimento del contratto. Fatto salvo il diritto di chiedere anche il risarcimento dei danni egli potrà, ad esempio, scegliere di
➤ Domandare l’ultimazione dell’opera commissionata (quindi, l’adempimento dell’appaltatore).
➤ Rifiutare l’adempimento parziale.
➤ Accettare l’adempimento parziale e terminare l’opera a proprie spese, salvo poi chiedere la riduzione del prezzo ed il risarcimento del danno patito in caso di colpa dell’appaltatore.
➤ La risoluzione del contratto di appalto.
Per contro, se l’opera portata a termine dall’appaltatore presenta dei vizi o difformità rispetto al progetto originario, al committente non è più consentito fare ricorso alla disciplina generale. Questo perché l’ordinamento introduce una disciplina speciale, la quale, pur non escludendo la disciplina generale in tema di inadempimento, gli impone di ricorrere alla garanzia per la difformità o i vizi dell’opera se questa è stata ultimata (art. 1667 e 1668 c.c.).
Il contenuto della garanzia dell’appaltatore per i difetti dell’opera
La garanzia dell’appaltatore (art. 1668 c.c.) fa riferimento a:
➤ Vizi, e cioè i difetti dell’opera realizzata in spregio alle regole della tecnica (o regole dell’arte) a cui l’appaltatore si doveva attenere, e
➤ Difformità, vale a dire la lontananza dell’opera consegnata dall’appaltatore rispetto a quello che era il progetto definito dalle parti nel contratto d’appalto.
Se l’opera presenta dei vizi o delle difformità eliminabili, il committente ha a propria disposizione due azioni che sono tra loro alternative.
Il committente può domandare che l’appaltatore sia condannato ad eliminare i vizi e le difformità dell’opera. Sarà quindi l’appaltatore stesso ed a proprie spese a rimuovere i vizi e le difformità. Infatti, al committente non è consentito incaricare un terzo per la rimozione dei vizi e delle difformità, e chiedere il rimborso della somma spesa.
In alternativa, il committente può chiedere che il prezzo pattuito venga proporzionalmente ridotto (ti potrebbe interessare: Il prezzo nel contratto di appalto privato). Sarà quindi necessario verificare se il valore dell’opera affetta da vizi o da difformità sia effettivamente inferiore a quello che doveva essere il valore dell’opera realizzata a regola d’arte.
In entrambi i casi, al committente spetterà anche il diritto al risarcimento dei danni per i vizi o le difformità dell’opera se l’appaltatore versava in colpa. È importante evidenziare che il committente non è tenuto a dimostrare la colpa dell’appaltatore per domandare il risarcimento dei danni essendo tale colpa presunta. Sarà poi l’appaltatore che ritiene di non essere in colpa a dover offrire la prova contraria.
Infine, se l’opera è affetta da vizi e difformità tali da renderla del tutto inidonea allo scopo per cui è stata commissionata, il committente potrà chiedere la risoluzione dell’appalto (ti potrebbe interessare: La risoluzione del contratto d’appalto da parte del committente).
I presupposti per la garanzia dell’appaltatore nell’appalto privato
Il committente ha l’obbligo di denunciare i vizi e le difformità all’appaltatore entro il termine di 60 giorni dalla scoperta degli stessi (1667, comma 2 c.c.). In questo caso si parla di scoperta perché la denuncia può riguardare solamente quei vizi e difformità che non erano riconoscibili al momento della verifica o dell’accettazione dell’opera (vizi occulti). Infatti, per i vizi conosciuti o conoscibili dal committente (vizi palesi), ma da questi non denunciati al momento dell’accettazione non ricorrerà la garanzia dell’appaltatore, il quale ben potrà chiedere il pagamento del prezzo concordato.
Per la denuncia non sono richieste forme particolari potendo questa essere fatta sia verbalmente che per iscritto. Tuttavia, se l’appaltatore eccepisce la decadenza del committente dalla garanzia, la forma scritta consente di adempiere con più facilità all’onere probatorio (e cioè, dimostrare che la denuncia è avvenuta nel termine di 60 giorni) che in questo caso ricade sul committente.
Quanto al contenuto della denuncia,
pur non dovendo essere necessariamente analitica, deve comunque, al fine di impedire la decadenza del committente dalla garanzia, contenere una pur sintetica indicazione, con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, anche in un momento successivo (Cass. civ. n. 25433 del 2013)
La denuncia non è invece necessaria nel caso in cui, dopo l’accettazione dell’opera da parte del committente, l’appaltatore riconosca la sussistenza dei vizi e delle difformità. Quanto alla forma che il riconoscimento deve assumere, l’art. 1667, comma 2, c.c.,
non richiede la confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità, né formule sacramentali e può, pertanto, manifestarsi per fatti concludenti, essendo sufficiente, affinché l’eccezione di decadenza del committente dalla garanzia per vizi possa ritenersi rinunciata e preclusa, che l’appaltatore abbia tenuto, nel corso del giudizio di primo grado, un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi di detta decadenza (Cass. civ. n. 2733 del 05.02.2013).
Infine, il committente non è tenuto alla denuncia dei vizi o difformità che sono stati occultati dall’appaltatore. Si tratta qui di quei casi in cui l’appaltatore agisce in malafede al fine di non far percepire detti vizi o difformità al committente.
Decadenza e prescrizione della garanzia dell’appaltatore
Come si è avuto modo di vedere, la normativa in tema di difetti dell’opera appaltata assoggetta il committente a ristretti termini per effettuare la denuncia (entro 60 dalla scoperta). L’inattività del committente ha come conseguenza il venir meno dei rimedi offerti nei confronti dell’appaltatore (decadenza dell’azione).
La decorrenza dei termini decadenziali previsti dalle norme sull’appalto non impedisce, però, al committente di formulare un’ordinaria azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale. In questi casi, infatti, troveranno applicazione gli ordinari termini di prescrizione e non quelli brevi previsti per l’appalto (in questo senso: Cass. civ. n. 16830 del 26.06.2018).
Il committente può decadere dal diritto di esercitare i rimedi ad esso concessi dalla normativa (artt. 1667 e 1668 c.c.) se, in sede di verifica o collaudo, accetta l’opera senza riserve. La verifica dell’opera rientra tra i diritti del committente e precede l’accettazione, la quale libera l’appaltatore dalla responsabilità per i vizi e le difformità. Qui si fa riferimento ai vizi e difformità conosciute o riconoscibili dal committente, non certo a quelli occulti che devono essere denunciati nel termine di 60 giorni dalla scoperta, oppure ancora, a quelli dolosamente occultati dall’appaltatore, per cui non è richiesta la denuncia del committente.
Importante, in questo caso, è la differenza che intercorre tra l’accettazione e la consegna dell’opera, dove
la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l’accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell’opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l’esonero dell’appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell’opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Cass. civ. n. 15711 del 21.06.2013).
La definizione del momento della consegna dell’opera da parte dell’appaltatore è importante anche ai fini della prescrizione dell’azione. Infatti, l’azione nei confronti dell’appaltatore si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera. Tuttavia, se il committente viene chiamato in giudizio dall’appaltatore per il pagamento del prezzo concordato, egli può sempre far valere la garanzia a condizione che abbia effettuato la denuncia entro 60 giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (art. 1667 c.c.).