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Gli acquisti online del minore di età

Il tema degli acquisti online del minore di età è diventato di particolare attualità per molte famiglie italiane grazie al facile accesso dei minori a dispositivi con connessione ad Internet.

Il presente contributo affronta il tema degli acquisti del minore sulla rete e l’impatto delle nuove tecnologie sull’interpretazione della normativa applicabile.

Disciplina generale in tema di acquisti effettuati dal minore

Le particolari modalità con cui avviene la negoziazione e conclusione dei contratti telematici non esclude l’applicazione della disciplina generale dei contratti dettata dal Codice civile (per saperne di più su questo tema leggi anche: Contratto online per l’e-commerce: normativa e requisiti).

Questo significa che si applicheranno al contratto telematico le disposizioni comuni sulla validità ed efficacia del contratto, in particolare quelle dedicate all’incapacità delle parti.

L’ordinamento italiano riconosce ai minori una serie di tutele in relazione ai negozi giuridici da questi conclusi sia in presenza che online (ad es. sito di e-commerce o in-app). Infatti, prima del raggiungimento della maggiore età, il minore è privo della capacità di agire (detta legale), ossia di quella

attitudine […] a compiere gli atti giuridici che concernono la propria sfera di interessi (Santoro Passarelli).

Con l’incapacità legale si vuole proteggere il minore dalle eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare, ad esempio, dalla conclusione di un contratto.

Per questo motivo il Codice civile prevede l’annullabilità del contratto se una delle parti era legalmente incapace di contrarre (art. 1425, comma 1 c.c.). La capacità di intendere e di volere (detta capacità naturale) del minore al momento della conclusione del contratto non influisce sulla sua annullabilità.

Ne deriva che:

il contratto concluso dal minore è invalido perché concluso da un incapace legale;

la capacità di intendere è volere al momento della conclusione del contratto non influisce sulla sua annullabilità;

legittimato all’azione di annullamento è il minore (una volta raggiunta la maggiore età), o il suo rappresentante legale (solitamente, i genitori);

il contratto produrrà effetti giuridici fino a quando non viene annullato dal giudice;

l’azione di annullamento si prescrive in cinque anni.

L’annullabilità del contratto incontra però un’eccezione quando il minore ha con raggiri occultato la sua età (art. 1426 c.c.).

Il concetto di “raggiri” negli acquisti online del minore

L’eccezione all’annullabilità dei contratti stipulati dal minore secondo il particolare regime posto dall’art. 1426 c.c., ha una duplice funzione:

sanzionare il minore per il comportamento illecito, e

tutelare l’altro contraente che senza colpa vi ha fatto affidamento.

Affinché possa operare tale eccezione è richiesta una condotta fraudolenta del minore che induca in errore l’altro contraente circa la sua incapacità.

Il dato normativo chiarisce però che non può essere considerato come raggiro la semplice dichiarazione di essere maggiorenne (art. 1426 c.c). Lo stesso potrà dirsi qualora il minore ometta di indicare la sua età (Cass. civ., Sez. I, 21 luglio 1954, n. 2616).

Fuori dall’ambito dei contratti in presenza dove si può fare affidamento su una copiosa giurisprudenza, per gli acquisti online c’è ancora incertezza su cosa debba intendersi per raggiri data la relativa novità del fenomeno.

Questo deriva dalle particolari modalità di conclusione del contratto telematico dove non si può parlare di un vero e proprio incontro tra acquirente e venditore, specie nel contesto degli acquisti all’interno delle applicazioni per dispositivi mobili (detti in-app).

La sostituzione del venditore con il software ha fatto sì che il dialogo tra le parti, altrimenti esistente nei contratti in presenza, lasciasse il posto al macchinoso adempimento di azioni precostituite e dirette alla conclusione del contratto. Inoltre, la semplificazione dell’esperienza di acquisto ha portato tali piattaforme a limitare il numero di informazioni richieste per la conclusione del contratto, a scapito di un’effettiva identificazione della controparte contrattuale.

Adottando un’interpretazione che tiene conto delle esigenze di tutela del minore in questo contesto, si può sostenere che l’eccezione di cui all’art. 1426 c.c. non potrà trovare applicazione tutte quelle volte in cui manchino strumenti tecnici idonei ad impedire gli acquisti online da parte dei minori. Infatti, come per il contratto in presenza, anche nel contratto telematico sussiste l’obbligo di identificare correttamente l’altro contraente. Qualora questo non avvenga, la piattaforma di e-commerce non potrà che essere ritenuta responsabile per aver colposamente ignorato l’incapacità dell’altra parte.

 

Acquisti online e onere della prova

Affinché possa procedersi con l’annullamento del contratto, il soggetto legittimato all’azione dovrà provare che l’acquisto è stato effettuato da un minore. Questo può risultare particolarmente difficile nei contratti telematici.

Bisognerà quindi, anche qui, offrire un’interpretazione conforme allo strumento utilizzato e rapportare l’onere probatorio alle misure tecniche implementate dal prestatore di servizi.

Se l’acquisto è stato effettuato dal minore a proprio nome, l’onere della prova può dirsi assolto con l’allegazione della ricevuta dell’ordine inviata dal prestatore di servizi ai sensi dell’art. 13, D.lgs. n. 70/2003 (leggi anche Obblighi informativi nel commercio elettronico).

L’utilizzo da parte del minore dello strumento di pagamento del genitore non rileva invece ai fini dell’eccezione disciplinata dall’art. 1426 c.c. Invero, nei contratti telematici la conclusione dell’accordo avviene con la selezione del tasto virtuale di acquisto, mentre l’indicazione dei dati della carta di pagamento del genitore attiene alla fase esecutiva.

Diversamente, se il minore non utilizza i propri dati identificativi, ma quelli del genitore, assolvere all’onere della prova potrebbe risultare più difficile. Inoltre, tale condotta potrebbe essere valutata dal giudice alla luce dell’eccezione di cui all’art. 1426 c.c.

Da ultimo, è bene evidenziare che l’annullamento del contratto concluso dal minore non esonera chi doveva sorvegliare sul suo operato da eventuali profili di responsabilità. Se il minore era capace di intendere e volere al momento della conclusione del contratto, per sottrarsi dalla responsabilità (ex art. 2048 c.c.) il genitore dovrà dimostrare:

di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto conforme alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere, all’indole del minore (Cass. civ., Sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20322).

Se invece il minore non era imputabile, la responsabilità del genitore (ex art. 2047 c.c.) potrà essere esclusa quando questo dimostri di non aver potuto impedire il fatto e non anche di aver impartito al figlio una buona educazione.

 

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2023-05-22T09:13:32+00:00
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