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Il contratto di sviluppo software

Dall’inclusione del contratto di sviluppo software all’interno di una determinata categoria contrattuale derivano specifici obblighi per i contraenti, i quali dovranno certamente tenerne conto per disciplinare il rapporto, anche dal punto di vista economico.

L’articolo analizza il contratto di sviluppo software soffermandosi, in particolare, sulla sua qualificazione giuridica e la disciplina dei vizi e difetti del software.

 

La qualificazione giuridica del contratto di sviluppo software

L’ordinamento giuridico italiano non ha predisposto una disciplina contrattuale dedicata allo sviluppo di applicativi software. Come avviene per altri rapporti legati all’innovazione tecnologica, si deve inevitabilmente far affidamento sull’interpretazione data dalla giurisprudenza che

è orientata verso un inquadramento di questo tipo di rapporti nell’ambito della categoria dei contratti atipici, o alternativamente nell’ambito del contratto di appalto o di un contratto misto di compravendita e di prestazioni d’opera ovvero del contratto d’opera con prestazione di materia e garanzia del risultato (Cass. civ. n. 19131 del 09.08.2013).

Nell’esercizio dell’autonomia negoziale le parti sono in grado di determinare l’inclusione di questo contratto all’interno dell’una o dell’altra categoria contrattuale attraverso un’attenta scelta delle clausole da inserire nell’accordo. Dall’analisi degli elementi che compongono il regolamento contrattuale, infatti, è possibile individuare la disciplina normativa applicabile a questa categoria di contratti informatici.

 

Contratto di sviluppo software come appalto (di servizi)

Il procedimento di qualificazione e l’individuazione della normativa da applicare al contratto di sviluppo software si compone di due distinte fasi

la prima relativa alla ricerca e all’individuazione della comune volontà delle parti,

la seconda riguarda l’inquadramento della comune volontà come accertata nello schema legale corrispondente.

Prescindendo, quindi, dalla qualificazione giuridica data dalle parti al contratto, questo verrà ricondotto all’interno della categoria dell’appalto (nello specifico, appalto di servizi) se

il fornitore del software assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un servizio verso un corrispettivo in danaro (ai sensi dell’art. 1655 c.c.).

con la stipula del contratto, il fornitore si obbliga a soddisfare le esigenze del committente (obbligazione di risultato).

il software o applicativo mobile viene realizzato dal fornitore seguendo le richieste di personalizzazione del committente.

Diversamente, il rapporto verrà qualificato come contratto d’opera se il fornitore del software presta il servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (ai sensi dell’art. 2222 c.c.).

 

Lo sviluppo del software nei contratti misti

Purtroppo, non è sempre così chiaro far ricadere il contratto di software all’interno del contratto d’appalto. Questo è particolarmente vero nei cosiddetti contratti misti.

Se il contratto di sviluppo software presenta elementi di tipi contrattuali diversi, questo andrà assoggettato alla disciplina del cosiddetto contratto prevalente. Per determinare la prevalenza di una fattispecie contrattuale rispetto all’altra si dovranno analizzare “gli indici economici od anche di tipo diverso, come la ‘forza’ del tipo o l’interesse che ha mosso le parti” (Cass. civ. n. 13399 del 22.06.2005).

Un particolare esempio in questo senso è dato dal contratto misto di vendita e di appalto. Qualora nel contratto

l’obbligazione di fare (caratteristica dell’appalto) si accompagni a quella di dare (tipica della compravendita), la disciplina applicabile sarà quella della vendita se il lavoro (e cioè il facere) rappresenta non già lo scopo ultimo del negozio, ma soltanto il mezzo per il conseguimento della res (Cass. civ. n. 3578 del 12.04.1999).

In questo senso, la disciplina prevalente sarà quella della compravendita se il prodotto offerto presenta caratteristiche tecniche che possono essere definite standard ed il contratto non presenta alcuna personalizzazione da parte dell’acquirente.

 

La disciplina dei vizi e delle difformità nel contratto di sviluppo software

Di particolare interesse è il tema riguardante la garanzia per i vizi e i difetti del software.

Nell’appalto di servizi il fornitore del software (in questo caso, appaltatore) ha l’obbligo di svolgere l’opera commissionata attenendosi alle regole dell’arte ed alle direttive del committente. Egli deve garantire al committente esattamente l’opera o il servizio concordato “…essendo l’appalto un contratto in cui l’obbligazione dell’appaltatore ha per oggetto il risultato della sua attività…” (Cass. civ. Sez. II, 23-09-1996, n. 8395). In caso di malfunzionamento del software, il committente del software può ricorrere ai rimedi concessi dalla normativa in tema di appalto (artt. 1667 e 1668 c.c.). In particolare, se i vizi sono eliminabili, egli potrà alternativamente

richiedere che i vizi siano eliminati dallo sviluppatore a proprie spese

domandare la riduzione proporzionale del prezzo

In entrambi i casi è fatto salvo il diritto al risarcimento del danno patito dal committente.

Per contro, se il software così come sviluppato è affetto da vizi tali da renderlo del tutto inidoneo allo scopo per cui è stato commissionato, il committente potrà domandare la risoluzione del contratto di appalto.

Da ultimo, si precisa che la garanzia del buon funzionamento può essere invocata anche nei contratti misti di vendita. Infatti,

a prescindere dalla qualificazione del contratto come vendita o appalto, l’obbligo di fornire e mettere in funzione un sistema computerizzato di “software” applicativo […] è un’obbligazione di risultato, sicché, qualora il medesimo risultato contrattuale sia mancato, l’utente può chiedere la risoluzione del contratto (Tribunale Palermo Sez. III del 23.11.2021).

 

La denuncia dei vizi e delle difformità del software

L’azione di responsabilità nei confronti dello sviluppatore può essere promossa solo se il committente ha tempestivamente denunciato l’esistenza dei vizi del software.

La normativa sull’appalto impone al committente di denunciare i vizi occulti del software (vale a dire quelli che non erano riconoscibili al momento della verifica o dell’accettazione dell’opera) entro il temine di 60 giorni dalla scoperta. Diversamente, i vizi palesi (cioè i vizi conosciuti o conoscibili dal committente) vanno denunciati al momento dell’accettazione.

Nel contratto di sviluppo software l’accettazione si identificherà con l’installazione dell’applicativo nei computer del committente, momento in cui si dovranno far valere eventuali vizi palesi. Tuttavia, se dopo l’installazione è previsto un periodo di formazione del personale sulle funzionalità del software, l’accettazione avverrà al termine della formazione.

Dopo il periodo di formazione, quindi, il committente potrà far valere (entro 60 giorni dalla scoperta) solamente quei vizi e difformità che non erano riconoscibili al momento dell’accettazione.

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2023-05-22T09:31:19+00:00
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