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Contratto di agenzia e inadempimento del preponente

Le modifiche normative degli anni Novanta che hanno interessato la disciplina legale del contratto di agenzia hanno posto in risalto il dovere delle parti di comportarsi nel rispetto dei doveri generali di correttezza e buona fede. La loro violazione da parte del preponente può determinare lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa e far sorgere in capo all’agente il diritto al risarcimento del danno.

L’articolo esamina alcune delle più frequenti ipotesi di inadempimento del contratto di agenzia da parte del preponente.

Violazione del diritto di esclusiva nel contratto di agenzia

Per espressa previsione normativa (art. 1743 c.c.), l’esclusiva è un diritto di cui godono entrambe parti del contratto di agenzia (nota come esclusiva bilaterale), e fa riferimento alla zona ed al ramo di affari previsti nel contratto.

Le parti tendono a rimarcare il diritto di esclusiva tramite l’inclusione nel contratto di una specifica clausola. Tuttavia, l’assenza della clausola non fa venir meno il diritto in questione. Infatti, l’esclusiva è un elemento naturale del contratto di agenzia, per cui, le parti sono tenute a sottostare al relativo obbligo anche in assenza di un’esplicita previsione in questo senso.

Non essendo un elemento essenziale del contratto, l’esclusiva può essere espressamente derogata dalle parti nell’accordo, oppure tramite

una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione (Cass. civ. n. 21073 del 09.10.2007).

In mancanza di una deroga delle parti, viola il diritto di esclusiva il preponente che si avvale di altri agenti per la conclusione di contratti nella stessa zona e per gli stessi affari previsti nel contratto di agenzia.

L’agente il cui diritto di esclusiva è stato leso potrà ottenere:

il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale nei confronti del preponente, e

il risarcimento del danno da inadempimento extracontrattuale nei confronti degli altri agenti che hanno operato “fuori zona”.

Altra è l’ipotesi in cui i contratti sono conclusi direttamente dal preponente. In questo caso, la clausola di esclusiva non potrà ritenersi violata, ma il preponente sarà obbligato a corrispondere all’agente le provvigioni (dette provvigioni indirette) per i contratti conclusi nella zona assegnata (art. 1748, comma 2 c.c.).

L’intromissione del preponente nella zona di appartenenza dell’agente dovrà però essere limitata ed occasionale, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede per non compromettere l’organizzazione dell’agente (Cass. civ. n. 382 del 05.02.1969).

Unilaterale modifica delle clausole contrattuali

Uno dei caratteri distintivi del contratto di agenzia è rappresentato dalla stabilità dell’attività promozionale condotta dell’agente (in netto contrasto con l’attività del procacciatore d’affari).

In ragione della possibile lunga durata del rapporto, le parti possono prevedere l’inclusione di clausole che mirano a fornire ad una di queste, il potere di modificare unilateralmente alcuni aspetti del contratto (potrebbe interessarti anche: Contratto di Agenzia: disciplina ed elementi caratteristici). Questa facoltà è solitamente riconosciuta al preponente si riserverà il diritto di modificare, ad esempio:

l’ambito territoriale di operatività dell’agente

il portafoglio clienti

il volume d’affari minimo che l’agente dovrà promuovere

la misura del compenso.

La facoltà di modifica unilaterale riconosciuta al preponente non potrà essere illimitata, ma andrà esercitata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede (Cass. civ. n. 29164 del 20.10.2021; Cass. civ. n. 5467 del 02.05.2000).

L’esercizio in modo abusivo del potere di modifica farà, quindi, sorgere in capo all’agente il diritto di recedere dal contratto per giusta causa (art. 2119 c.c.), con la possibilità di chiedere l’indennità per la cessazione del rapporto (art. 1751 c.c.), fatto comunque salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Violazione dei doveri informativi

La normativa codicistica impone al preponente di gestire il rapporto di agenzia in modo trasparente, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede (art. 1749, comma 1 c.c).

Questo viene tradotto nell’obbligo a carico del preponente di mettere a disposizione dell’agente la documentazione necessaria riguardante i beni o servizi trattati, e le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto. A riguardo, la contrattazione collettiva sembra spingersi oltre prescrivendo al preponente di

fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato […] (art. 3, AEC Commercio).

Si impone quindi al preponente di informare l’agente, entro un ragionevole termine

se prevede una notevole riduzione del volume d’affari rispetto alle normali attese (questo affinché l’agente possa adottare le misure organizzative idonee per far fronte alla contrazione del volume delle operazioni commerciali, ad es., non assumendo nuovi subagenti)

in caso di accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procurato dall’agente.

Inoltre, l’art. 1749 c.c., richiede al preponente di fornire all’agente tutte le informazioni necessarie alla verifica dell’importo delle provvigioni dovute consegnandogli un estratto conto a cadenza quanto meno trimestrale, insieme all’indicazione degli elementi alla base del calcolo.

Gli obblighi imposti dall’art. 1749 c.c., così come interpretati dalla giurisprudenza, consento di riconoscere all’agente un vero e proprio diritto di

accesso ai libri contabili in possesso del preponente, che siano utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per una gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona fede e correttezza. Di conseguenza, il preponente, ove richiesto (anche giudizialmente), ha un vero e proprio obbligo di fornire la documentazione e le informazioni richieste dall’agente al fine di consentire l’esatta ricostruzione del rapporto di agenzia (Cass. civ. n. 19319 del 29.09.2016).

Infine, è importante evidenziare che non è consentito alle parti derogare alle prescrizioni imposte dall’art. 1749 c.c., per cui, ogni patto contrario deve ritenersi nullo.

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2023-05-22T09:35:42+00:00
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