La previsione di specifici obblighi informativi nel commercio elettronico mira a superare quell’incertezza che affligge i consumatori circa l’identità e l’affidabilità dei prestatori di servizi online.
Il contributo vuole offrire un quadro generale sugli obblighi informativi nel commercio elettronico con particolare riguardo alle informazioni generali obbligatorie, quelle riguardanti le comunicazioni commerciali e le informazioni contrattuali.
1. Le informazioni generali obbligatorie nel commercio elettronico
2. Le comunicazioni commerciali
3. Le informazioni contrattuali nel commercio elettronico
1. Le informazioni generali obbligatorie nel commercio elettronico
La normativa sul commercio elettronico individua nel prestatore dei servizi della società dell’informazione il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi informativi. La nozione di servizio della società dell’informazione è di derivazione comunitaria e si riferisce a:
qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi (art. 1, punto b), Direttiva UE 2015/1535).
Nelle intenzioni del legislatore si è voluto quindi garantire un livello minimo di trasparenza a cui il prestatore deve attenersi per rispondere alle esigenze di tutela dei destinatari dei servizi. A questo riguardo, la normativa impone al prestatore di rendere disponibili, in modo diretto e permanente, una serie di informazioni che, avuto riguardo dell’utente medio, dovranno essere facilmente accessibili (art. 7, D.lgs. 70/2003). L’accesso a tali informazioni consente ai destinatari dei sevizi ed alle Autorità competenti di identificare correttamente il prestatore, di conoscere i suoi dati di contatto, l’attività svolta, i servizi offerti, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza, oppure ordine professionale in caso di professioni regolamentate. Si tratta di informazioni che tendono a ridurre quella sproporzione informativa tra prestatore e destinatari dei servizi online, consentendo a questi ultimi di verificare agevolmente l’identità e, in un certo qual modo, l’affidabilità del prestatore.
Le informazioni generali obbligatorie prescindono dall’esistenza di un contratto tra prestatore e destinatario dei servizi, e sono da considerarsi come inderogabili dalle parti, a nulla valendo la qualifica di professionista del destinatario. La normativa specifica, inoltre, che le informazioni dovranno essere tenute sempre aggiornate e rese in aggiunta ad eventuali obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi. Ne consegue che le informazioni generali obbligatorie vanno ad aggiungersi a quelle previste, ad esempio per i contratti a distanza con i consumatori (art. 49, Codice del consumo) e gli obblighi informativi previsti dalla normativa sulla privacy.
2. Le comunicazioni commerciali
La normativa sul commercio elettronico presta particolare attenzione alle comunicazioni commerciali. Per questo motivo, sin dal suo primo invio, il destinatario dovrà essere informato, in modo chiaro ed inequivocabile, di aver ricevuto una comunicazione commerciale e conoscere l’identità del soggetto per conto del quale essa viene effettuata. La normativa vieta inoltre l’invio di messaggi promozionali occulti imponendo al prestatore di indicare che la comunicazione ha ad oggetto offerte, concorsi o giochi promozionali, nonché le relative condizioni di accesso o di partecipazione (art. 8, D.lgs. 70/2003).
Se non sollecitate, le comunicazioni commerciali inviate per posta elettronica devono anche essere identificate come tali fin dalla loro ricezione e consentire al destinatario di effettuare l’opt-out (art. 9, comma 1, D.lgs. 70/2003). Anche queste informazioni, al pari delle informazioni generali obbligatorie, sono da considerarsi come inderogabili per tutti i destinatari, professionisti e consumatori.
Data la particolare natura intrusiva delle comunicazioni commerciali per la privacy dei destinatari, specie se non sollecitate, si dovrà coordinare la disciplina sul commercio elettronico con la normativa europea sul trattamento dei dati personali (Reg. UE n. 679/2016) e con le disposizioni ancora in vigore del Codice della privacy italiano (D.lgs. 196/2003). Al riguardo, il prestatore dovrà ottenere il preventivo consenso del destinatario per l’invio di comunicazioni di natura commerciale. In mancanza del consenso dell’interessato il loro invio è consentito solo se l’indirizzo e-mail è stato da questi fornito nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio analogo a quello oggetto della comunicazione (art. 130, comma 4, D.lgs. 196/2003). In caso di opposizione, tuttavia, il prestatore si dovrà astenere dall’ulteriore invio di comunicazioni commerciali.
Al prestatore è invece vietato l’utilizzo di indirizzi e-mail (o altri dati di contatto dell’interessato) reperiti su internet per l’invio di comunicazioni commerciali. Infatti, il Garante privacy italiano ha più volte evidenziato che:
l’agevole reperibilità di tali dati [online] non ne autorizza il trattamento per qualsiasi scopo, ma soltanto per le specifiche finalità sottese alla loro pubblicazione (provvedimento n. 248 del 24 maggio 2017).
All’occorrenza, sarà comunque onere del prestatore fornire la prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali (art. 9, comma 2, D.lgs. 70/2003).
3. Le informazioni contrattuali nel commercio elettronico
Le informazioni contrattuali possono essere distinte in:
informazioni volte alla conclusione del contratto, e
informazioni relative alla sua esecuzione.
Particolare riguardo si dovrà inoltre avere della qualità del destinatario essendo consentito al prestatore di servizi derogare ad alcuni degli obblighi informativi solo se la controparte contrattuale è un professionista.
Per un approfondimento sul tema dei contratti online, ti invitiamo a leggere Contratto online per l’e-commerce: normativa e requisiti.
3.1. Informazioni dirette alla conclusione del contratto
Prima che si possa arrivare alla conclusione del contratto, il prestatore di servizi dovrà fornire una serie di informazioni tecniche sulle modalità di conclusione ed archiviazione contratto, e sulla correzione di eventuali errori commessi dal destinatario nell’inserimento dei dati. Oltre a dare indicazione dell’eventuale disponibilità del contratto in altre lingue rispetto a quella italiana, il prestatore dovrà segnalare eventuali codici di condotta a cui egli aderisce e gli strumenti di composizione delle controversie. La norma fa però salva la possibilità di derogare all’obbligo informativo se il destinatario è un professionista (art. 12, comma 1, D.lgs. 70/2003), oppure nei contratti conclusi per e-mail o comunicazioni individuali equivalenti (art. 12, comma 2, D.lgs. 70/2003).
Non è invece derogabile l’obbligo di rendere disponibili le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario, anche nel caso in cui questo sia qualificabile come professionista. Le clausole e le condizioni generali del contratto vanno messe a disposizione del destinatario in modo che egli possa effettuare la loro memorizzazione e riproduzione. Egualmente inderogabili sono gli obblighi informativi previsti dal Codice del consumo qualora la controparte sia un consumatore (art. 49, Codice del consumo).
Gli obblighi informativi dettati dalla normativa sul commercio elettronico e dal Codice del consumo vanno poi coordinati con le disposizioni dettate dal Codice civile. Dall’obbligo di comportarsi secondo buona fede nelle trattative contrattuali discende infatti anche quello di fornire alla controparte tutte quelle informazioni che potrebbero negativamente impattare sulla prestazione oggetto del contratto (artt. 1337 e 1338 c.c.).
3.2. Obblighi informativi nell’esecuzione del contratto
Inoltrato l’ordine da parte del destinatario, il prestatore dovrà senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell’ordine. Se il destinatario è un consumatore, la comunicazione deve contenere:
un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto;
le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
l’indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili (art. 13, comma 2, D.lgs. 70/2003).
Tale requisito informativo non trova applicazione nei contratti conclusi esclusivamente per e-mail o comunicazioni individuali equivalenti, oppure se il destinatario è da considerarsi come professionista.
Una volta concluso il contratto, permane in capo al prestatore l’obbligo di comportarsi secondo buona fede nel darne esecuzione (art. 1375 c.c.).
4. Violazione degli obblighi informativi
La normativa sul commercio elettronico prevede una sanzione amministrativa fino a 10 mila euro per il prestatore che violi le disposizioni riguardanti gli obblighi informativi generali, quelle riguardanti le comunicazioni commerciali, o non abbia fornito le informazioni dirette alla conclusione del contratto (art. 21, comma 1, D.lgs. 70/2003). Per violazioni di particolare gravità o in caso di reiterata inosservanza delle disposizioni sugli obblighi informativi la sanzione è raddoppiata (art. 21, comma 2, D.lgs. 70/2003).
Alle sanzioni previste dalla normativa sul commercio elettronico potranno inoltre aggiungersi quelle relative alla violazione degli obblighi informativi previsti da altre leggi eventualmente applicabili. Il prestatore di servizi potrà, ad esempio, rispondere a titolo di responsabilità precontrattuale per violazione del dovere di buona fede, oppure subire le sanzioni previste dalla normativa sulla privacy per aver illegittimamente utilizzato l’indirizzo e-mail del destinatario per l’inoltro di comunicazioni commerciali non sollecitate, o non abbia fornito le informazioni relative ai diritti dell’interessato.
5. Considerazioni conclusive
L’esistenza di specifici obblighi informativi non beneficia solo i destinatari dei servizi, ma le stesse piccole e medie imprese che operano online. L’eliminazione di quegli operatori che non possiedono le caratteristiche di affidabilità e trasparenza va infatti ad accrescere la fiducia generale nel commercio elettronico e favorisce la profittabilità delle imprese che hanno tali requisiti.
È necessario, quindi, prestare la dovuta attenzione nell’adempimento degli obblighi informativi richiesti dalla normativa sul commercio elettronico e dalle altre leggi applicabili non solo per evitare eventuali sanzioni, ma per vincere la iniziale diffidenza dei destinatari dei servizi e guadagnare la loro fiducia.