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PER Legal News: Briefing del 7 gennaio 2022

 

Violazione della normativa sui Cookie: Google e Facebook condannati dal Garante della Privacy francese per complessivi € 210 milioni

Con due delibere del 31 dicembre 2021 scorso (SAN-2021-024 e SAN-2021-023), la Commissione Nazionale dell’Informatica e per le Libertà (CNIL) ha sanzionato Facebook e Google per aver violato la normativa sulla protezione dei dati.

Secondo il Garante della privacy francese, il meccanismo per l’acquisizione del consenso usato da Facebook e Google non permette ai loro utenti di poter agevolmente rifiutare l’installazione dei Cookie nel proprio terminale.

L’archiviazione di informazioni sul terminale (ad es. i Cookie) può avvenire solo a seguito dell’espresso consenso dell’utente che dovrà preliminarmente essere informato in modo chiaro e completo sugli scopi del trattamento (art. 5(3) della direttiva E-Privacy).

Nel caso di Facebook e Google, gli utenti sono messi di fronte alla scelta di poter cliccare sul pulsante “Accetta tutto”, oppure selezionare un diverso pulsante ed essere diretti su una nuova pagina dove possono personalizzare le proprie scelte. Tale procedura rede, però, più complesso il meccanismo di rifiuto dei Cookie rispetto a quello che permette di accettarli.

Per essere considerato valido, infatti, il consenso deve essere anche libero. Questo implica che l’interessato deve avere una scelta effettiva e controllo sui propri dati (linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679).

I meccanismi adottati da Google e Facebook ledono però la libertà degli utenti di esprimere o meno il loro consenso e, così facendo, violano la normativa sulla protezione dei dati.

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Diffamazione online: Il risarcimento del danno può essere chiesto in tutti i Paesi UE in cui le frasi sono accessibili

Con la sentenza emessa nella causa C251/20, la Corte di Giustizia UE riconosce alla persona lesa da frasi denigratorie pubblicate sulla rete la possibilità di chiedere il risarcimento del danno davanti ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio tali frasi sono o erano accessibili.

Riguardo agli illeciti civili dolosi o colposi, la normativa UE consente di citare in giudizio una persona domiciliata in un altro Stato membro davanti ai giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire (art. 7, n. 2 del Regolamento (UE) n. 1215/2012).

Questa soluzione è data dal collegamento particolarmente stretto che esiste tra la controversia e i giudici del luogo dove l’evento dannoso è avvenuto (luogo del fatto che ha causato il danno) o può avvenire (luogo in cui il danno si è concretizzato).

Alla Corte viene chiesto se questa disposizione può essere interpretata nel senso di consentire alla parte lesa di chiedere il risarcimento dei danni nel territorio dello Stato membro in cui le frasi sono o erano accessibili. Oppure, se tale domanda di risarcimento deve essere presentata davanti al giudice competente anche ad ordinare la rettifica e la rimozione dei commenti denigratori.

La Corte riconosce che la persona lesa dalle frasi denigratorie potrà presentare la domanda per la loro rimozione o rettifica solo davanti al giudice che ha la competenza per la totalità della domanda di risarcimento del danno. Questo, però, non significa che l’attore non possa presentare la sua domanda di risarcimento parziale davanti a qualsiasi altro giudice nel cui ambito territoriale egli ritiene di aver subito un danno.

Non esiste, per la Corte, un “legame di dipendenza necessario” tra la domanda di rettifica e di rimozione dei contenuti messi in rete, da una parte, e quella di risarcimento del danno causato da tali contenuti, dall’altra.

Il giudice competente a conoscere del danno causato in tale Stato membro dalla pubblicazione dei contenuti denigratori è

assolutamente in grado di valutare, nell’ambito di un procedimento condotto in tale Stato membro e alla luce delle prove ivi raccolte, il verificarsi e la portata del danno lamentato.

La Corte precisa, infine, che per avere la competenza a conoscere del danno causato nel territorio dello Stato membro cui appartiene il giudice, è sufficiente che il contenuto lesivo sia o sia stato accessibile in tale territorio.

Codice del Consumo: Nuove norme in tema di contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali

Il 1° gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del Codice del consumo (articoli 135-octies e seguenti) in tema di contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali.

La modifica è stata apportata dal D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173, per recepire la direttiva (EU) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

La nuova normativa cerca di rispondere ai bisogni di sicurezza dei consumatori con riguardo agli acquisti effettuati online, soprattutto a livello transfrontaliero. Infatti, in questo ambito l’insicurezza è data dalla:

incertezza sui diritti contrattuali essenziali, e

assenza chiari diritti contrattuali in caso di contenuti digitali difettosi.

Affrontando queste ed altre criticità individuate nel mercato dei contenuti e servizi digitali, il legislatore europeo (e ora quello nazionale) mira a favorire la rapida crescita del mercato unico digitale, il tutto a beneficio sia dei consumatori che delle imprese che vi operano.

Degna di nota risulta l’estensione delle tutele previste dalla normativa anche a quei rapporti contrattuali, apparentemente gratuiti, dove la controprestazione dell’utente è data dalla fornitura dei propri dati personali (ad es., nei contratti tra utente e social network).

La direttiva fa salva la competenza degli Stati membri a decidere in merito al soddisfacimento dei requisiti in materia di formazione, esistenza e validità di un contratto a norma del diritto nazionale.

Nella sua valutazione d’impatto, la Commissione prevedeva un costo iniziale per le imprese europee dovuta alla necessità di conformarsi alla nuova normativa.

Questi costi dovrebbero però essere superati dai benefici in termini di certezza normativa e dalla possibilità di esportare beni e contenuti digitali in tutta Europa.

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2023-05-22T09:38:37+00:00
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