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Il prezzo nel contratto di appalto privato

Il pagamento del prezzo all’appaltatore per l’opera o il servizio svolto rappresenta una delle principali obbligazioni assunte dal committente con la conclusione del contratto d’appalto (ti potrebbe interessare: Il contratto di appalto privato: nozione ed elementi).

L’articolo esamina la disciplina del prezzo spettante all’appaltatore, la sua determinazione in mancanza di accordo e la revisione del prezzo nel contratto d’appalto.

 

Il prezzo nel contratto d’appalto privato

Il diritto dell’appaltatore a percepire il prezzo trova la sua fonte nel contratto stipulato tra le parti, ma questo non è sufficiente affinché l’appaltatore possa vantare un diritto di credito nei confronti del committente. Infatti, per espressa previsione normativa (art. 1665, comma 5 c.c.) al contratto d’appalto si applica il principio di postnumerazione, in forza del quale il diritto dell’appaltatore a ricevere il pagamento sorge solamente al verificarsi di un fatto ulteriore e successivo alla stipula del contratto che il Codice civile individua nell’accettazione dell’opera da parte del committente. Questo trova il proprio fondamento

da un lato, [ne]lla natura particolare dell’obbligazione dell’appaltatore, la quale può dirsi adempiuta solo nel momento in cui sia stato raggiunto il risultato promesso mediante un’attività di lavoro; e, dall’altro, alla constatazione che la prestazione può considerarsi compiuta solo al momento dell’accettazione – e non al momento in cui l’opera è ultimata perché solo in questo momento il committente è in grado di verificare se l’obbligazione dell’appaltatore sia stata interamente e regolarmente eseguita (Cass. civ. n. 13261 del 05.10.2000).

Tuttavia, le parti possono discostarsi dalla previsione normativa prevedendo l’insorgere del diritto dell’appaltatore a pretendere il corrispettivo anche a seguito della parziale esecuzione dei lavori appaltati (Cass. civ. n. 13768 del 12.06.2007). L’intenzione delle parti di derogare al principio di postnumerazione di cui all’art. 1665, comma 5 c.c., non necessita di una specifica clausola in tal senso, ma “…può desumersi dal tenore complessivo del contratto e delle pattuizioni concernenti i presupposti, le modalità ed i termini del pagamento degli acconti.” (Corte d’Appello Milano Sez. IV, Sent., del 29.10.2020).

 

Mancata determinazione del prezzo

Nell’esercizio della propria autonomia privata, le parti del contratto d’appalto sono libere di fissare il corrispettivo spettante all’appaltatore per l’opera o il servizio che questi deve svolgere. Esse possono stipulare l’appalto

A corpo (o a forfait), dove il corrispettivo per l’opera o il servizio è determinato avendo riguardo ad una somma fissa ed invariabile

A misura, e cioè applicando il prezzo unitario prefissato alle opere eseguite

Può accadere, però, che le parti tralascino l’accordo sul corrispettivo. In questo caso, è lo stesso Codice civile (art. 1657 c.c.) a stabilire i criteri per la sua determinazione. Così facendo, la norma opera una deroga alla regola generale (art. 1346 c.c.) secondo cui il contratto è nullo se il prezzo non è indicato, né il contratto contiene idonei criteri per determinarlo.

In mancanza di accordo sul prezzo, si potrà far ricorso alle tariffe o agli usi. Tra le tariffe a cui fa riferimento l’art. 1657 c.c., rientrano anche “…quelle che vengono formulate, in via indicativa e derogabile, da organi o collegi, pubblici o privati, indipendentemente dalla loro approvazione ad opera dell’autorità governativa (Cass. civ. n. 7238 del 23.07.1998).

Solo in mancanza dei due criteri precedenti si potrà far ricorso alla determinazione ad opera del giudice. Tuttavia, il potere del giudice non sussiste nel caso in cui le parti abbiano determinato il corrispettivo, ma discutano sulle opere effettivamente eseguite dall’appaltatore. In quest’ultima ipotesi, infatti, non soccorreranno i criteri sussidiari stabiliti dall’art. 1657 c.c., ma sarà la parte che fa valere il diritto a dover dare la prova dell’entità e della consistenza delle opere eseguite. Il giudice non può stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire a tale parte di sottrarsi all’onere probatorio che la riguarda (Cass. civ. n. 17959 del 13.09.2016).

La revisione del prezzo nell’appalto privato

Durante l’esecuzione dell’opera possono verificarsi eventi tali da impattare sul prezzo originariamente stabilito tra le parti (ti potrebbe interessare: Contratto d’appalto e variazioni in corso d’opera). Nei casi di onerosità sopravvenuta nel contratto di appalto, il Codice civile offre alle parti il rimedio della revisione del prezzo dell’appalto (art. 1664, comma 1 c.c.).

Nel contratto d’appalto il legislatore ha apprestato un meccanismo di riequilibro del rapporto, diverso da quello previsto dall’art. 1467 c.c., optando per la conservazione del rapporto invece di determinare la sua risoluzione.

L’appaltatore sarà legittimato a richiedere la revisione del prezzo se, per effetto di circostanze imprevedibili al momento della conclusione del contratto, si verifichino aumenti del costo dei materiali o della mano d’opera che eccedano il decimo del prezzo complessivo convenuto. La norma ha cura di specificare che la revisione avrà riguardo solo per quella differenza che eccede il decimo.

Se, per contro, le variazioni di prezzo in corso di esecuzione potevano essere prevedute al momento della conclusione del contratto, l’appaltatore non potrà richiedere la revisione del prezzo.

L’appaltatore avrà, inoltre, diritto ad un equo compenso se nel corso dell’opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione (art. 1664, comma 2 c.c.). Anche in questo caso, si tratterà di difficoltà imprevedibili al momento della conclusione del contratto, sulla base della diligenza media richiesta all’appaltatore dall’attività esercitata.

Se tali difficoltà potevano essere previste con l’utilizzo della diligenza richiesta, egli assumerà

il rischio degli eventi che alterino il valore economico dell[a prestazione], entro i limiti rientranti nell’alea normale del contratto, che, pertanto, dev’essere tenuta presente da ciascun contraente al momento della sua stipulazione e nel cui ambito, con riferimento all’appalto, vanno appunto ricondotti gli eventi indicati dal comma 2 dell’art. 1664 (Cass. civ. n. 12989 del 23.11.1999).

 

Deroghe alla revisione del prezzo nel contratto d’appalto

La disposizione in tema di revisione del prezzo dell’appalto ha carattere dispositivo e può essere derogata dalle parti. L’autonomia delle parti a questo riguardo è alquanto ampia potendo queste prevedere

percentuali diverse rispetto a quella del decimo previsto dalla normativa

di escludere del tutto la revisione del prezzo

escluderlo solo con riguardo ai materiali o solo per la mano d’opera.

L’intento di derogare alla disciplina normativa può essere oggetto di espressa previsione contrattuale, che non richiede particolari formule sacramentali. La volontà di allontanarsi dal dettato normativo può anche essere ricavata dall’assetto che le parti hanno dato al rapporto e dal modo in cui hanno strutturato le loro obbligazioni (Cass. civ. n. 2622 04.02.2021).

Egualmente derogabile è la disposizione del secondo comma dell’art. 1664 c.c. avente ad oggetto la difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili.

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2023-05-22T09:34:35+00:00
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