• law news

Cripto-attività: La Proposta di Regolamento della Commissione UE

Cripto-attività (o crypto-assets) e tecnologie basate sui registri distribuiti (o Distributed Legder TechnologyDLT) hanno ormai da tempo colto l’attenzione della Governance europea e delle autorità di vigilanza nazionali. Con la Proposta di Regolamento sulle Cripto-attività, la Commissione intende apprestare una disciplina comune del fenomeno che si ponga in linea con il più ampio piano d’azione sul FinTech (Fintech Action Plan). Alla base vi è l’intenzione di ampliare le opportunità di finanziamento per le PMI e affermare l’UE come leader nell’innovazione digitale che sta interessando il settore dei servizi finanziari, anche dopo la Brexit.

 

Il contesto in cui si inserisce la proposta

La rivoluzione tecnologica del settore finanziario prodotta dalle start-up FinTech crea non poche difficoltà ai legislatori nazionali e sovranazionali che sono chiamati a gestire (o meglio, rincorrere) il fenomeno. Le differenti anime che compongono il FinTech e la continua evoluzione dei servizi offerti non rende possibile affrontare le criticità che si prospettano con gli attuali mezzi. Anche se alcune autorità di vigilanza stanno attualmente sperimentando l’adozione di nuovi strumenti di supervisione (SupTech in primis), manca un’adeguata normativa che accompagni questo cambiamento tecnologico.

Da ultimo, in molti Paesi Membri si è riscontrata una rapida diffusione delle cosiddette Offerte Iniziali di Moneta (Initial Coin OfferingsICOs). Le ICOs sono uno strumento usato dalle imprese (prevalentemente nella loro fase di start-up) per raccogliere capitale. Diversamente da quanto accade nei mercati di capitali dove le imprese offrono strumenti di debito (come i bonds) o di partecipazione (azioni), nelle ICOs le imprese finanziate offrono dei Tokens in cambio di valuta legale (moneta fiat) o meno (e.g. Bitcoin, Ethereum). I tokens sono asset digitali (intesi in senso ampio data la differente natura degli stessi) registrati in registri distribuiti che possono essere scambiati in mercati secondari.

Alcuni stati membri come la Francia e il Regno Unito si sono mossi per regolamentare il fenomeno con l’intento di:

minimizzare i rischi per gli investitori e garantire la stabilità del mercato;

combattere eventuali usi illeciti;

cogliere le opportunità che questi nuovi strumenti possono apportare per le imprese che ne fanno uso.

L’eccessiva frammentazione della regolamentazione rende però meno efficace la risposta alle criticità che possono via via emergere e inibisce il pieno sviluppo dello strumento al livello europeo. Di qui l’introduzione da parte della Commissione del Digital Finance Package che include la Proposta di Regolamento sulle Cripto-attività.

Cripto-attività: cosa sono?

Dare una corretta definizione a questo strumento riveste un’importanza cruciale anche per la relativa disciplina giuridica applicabile. Tentando di offrire una definizione alquanto ampia, con cripto-attività o cryptoasset si intende:

la rappresentazione digitale e crittograficamente protetta di un valore o diritto contrattuale che, facendo uso delle tecnologie basate sui registri distribuiti (DLTs), può essere conservato o scambiato digitalmente.

Le cripto-attività in Italia

Data la novità dello strumento, varie e non coincidenti sono le definizioni che vengono offerte, anche all’interno della stessa giurisdizione, soprattutto se manca una coordinata disciplina legislativa. È questo il caso dell’Italia dove nel suo rapporto finale sulle “offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività”, la CONSOB le identifica:

nelle attività diverse dagli strumenti finanziari di cui all’art. 1 comma 2 TUF e da prodotti di investimento di cui al comma 1, lettere w-bis. 1, w-bis. 2 e w-bis. 3, consistenti nella rappresentazione digitale di diritti connessi a investimenti in progetti imprenditoriali, emesse, conservate e trasferite mediante tecnologie basate su registri distribuiti, nonché negoziate o destinate a essere negoziate in uno o più sistemi di scambi.

La Banca d’Italia invece sembra concentrarsi su una specifica tipologia di cripto-attività, vale a dire quelle che vengono usate come mezzi di scambio (Criptocurrency, valute digitali tipo Bitcoin) che sono:

una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

A parte questa differenza, dovuta probabilmente alla diversità di focus, l’attenzione delle autorità italiane verso questi nuovi strumenti è benvenuta. Tale attenzione serve a dare chiarezza a coloro che operano nel settore delle cripto-attività e va a beneficio di investitori e imprese interessate.

Anche il legislatore italiano si è attivato con il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12) che ha introdotto nel nostro ordinamento la nozione di tecnologie basate su registri distribuiti (su cui le cripto-attività si basano) e di smart contracts.

L’art. 8 ter del decreto definisce le DLTs come

le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

 

La proposta della Commissione

La proposta di regolamento della Commissione intende eliminare questa diversità di approcci al fenomeno dei crypto-assets che ne limitano la diffusione transfrontaliera, supportando nel contempo l’innovazione in questo settore.

Obiettivi

Essa si pone sulla strada tracciata dalla stessa Commissione con la comunicazione del 10 marzo 2020, che vede nelle tecnologie basate sui DLTs

un modo per offrire alle PMI finanziamenti più rapidi, più efficienti e con un favorevole rapporto costi-benefici.

Gli obiettivi perseguiti dal regolamento sono quatto:

  1. eliminare la frammentazione della normativa in materia cripto-attività assicurando così la certezza del diritto;

  2. dare avvio all’innovazione del settore promuovendo l’uso delle cripto-attività e delle tecnologie basate sulle DLTs;

  3. assicurare il corretto funzionamento del mercato delle cripto-attività avendo come punto di riferimento la protezione di consumatori ed investitori;

  4. garantire la stabilità finanziaria.

Ambito di applicazione

La proposta di regolamento si applica alle cripto-attività che non sono ricomprese nell’attuale normativa europea sui servizi finanziari, e agli electronic money tokens (e-money tokens). La definizione data alla locuzione cripto-attività è davvero ampia così da cogliere tutti i tipi di cripto-attività che non rientrano nell’ambito di applicazione della legislazione UE sui servizi finanziari. Il regolamento specifica che con cripto-attività si intende:

una rappresentazione di valore o diritti che possono essere trasferiti o salvati con mezzi elettronici utilizzando la tecnologia basata sui registri distribuiti o simili tecnologie.

Per quelle cripto-attività che rientrano all’interno della nozione di strumento finanziario secondo la definizione dell’art. 4, comma 1, punto 15, MiFID II, continuerà ad applicarsi la regolamentazione esistente, su qualsiasi tecnologia essi si basino.

Egualmente fuori dall’ambito di applicazione del regolamento rimangono le cripto-attività e i servizi a questi collegati emessi dalle Banche Centrali (e.g. Fedcoin) e istituzioni nazionali o europee. Il regolamento non trova inoltre applicazione per determinate entità o persone aventi le caratteristiche individuate dal regolamento (art. 2 della Proposta di Regolamento).

 

Considerazioni finali

Il regolamento rappresenta una presa di posizione dell’Esecutivo europeo non solamente sul tema delle cripto-attività, ma sull’innovazione tecnologica che sta interessando il mondo dei servizi finanziari. Qualsiasi valutazione sulle singole disposizioni del regolamento appare prematura visto che questo sarà sicuramente oggetto di modifica da parte delle altre istituzioni, grazie anche al recepimento dei pareri delle varie commissioni interessate.

Questo però costituisce un passo nella giusta direzione e dimostra la sensibilità della Commissione alle richieste pervenute dalle varie autorità di vigilanza nazionali ed europee che sul tema hanno richiesto la creazione di un orientamento condiviso al livello dell’Unione in materia di cripto-attività.

Condividi questo articolo

Dai un’occhiata a questi articoli

2023-05-22T09:06:03+00:00
Torna in cima