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Separazione consensuale: tutto quello che c’è da sapere

La separazione consensuale è lo strumento che la legge pone a disposizione dei coniugi che intendono separarsi di comune accordo, stabilendo insieme i diritti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento per il coniuge più debole e i figli, affidamento della prole e assegnazione della casa familiare.

Rispetto alla separazione giudiziale, la consensuale risulta essere sicuramente più rapida e con costi più contenuti.

L’articolo esamina la procedura applicabile alla separazione consensuale, i provvedimenti riguardanti i figli e le procedure alternative alla separazione in Tribunale.

 

Il procedimento di separazione consensuale

Il procedimento inizia con il deposito di un ricorso presso la Cancelleria del Tribunale dove almeno uno dei due coniugi ha la residenza o il domicilio.

Viene così formato il fascicolo d’ufficio nel quale vengono raccolti, oltre al ricorso stesso, tutti i vari documenti necessari, tra cui:

dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi;

copia per sunto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal Comune dove si è celebrato;

copia dello stato di famiglia;

certificato di residenza di entrambe le parti.

Successivamente il Presidente del Tribunale fissa la data dell’udienza di comparizione, allo scopo di esperire un tentativo di conciliazione. Dapprima i coniugi verranno ascoltati separatamente e successivamente in modalità congiunta.

Nel caso in cui si raggiunga una conciliazione, viene redatto un verbale e la procedura di separazione si conclude. Altrimenti, il Presidente procede all’emanazione del decreto di omologazione con conseguente sospensione degli effetti giuridici del vincolo matrimoniale quali l’obbligo di convivenza, l’obbligo di fedeltà e lo scioglimento della comunione dei beni.

 

L’affidamento dei figli nella separazione consensuale

Se dal matrimonio sono nati dei figli, l’accordo di separazione deve contenere anche provvedimenti relativi alla prole. Essi hanno diritto di mantenere rapporti equilibrati e stabili con entrambi i genitori sulla base del principio della bigenitorialità.

Nella separazione consensuale i genitori devono arrivare ad un accordo totale sia sull’affidamento, sia sulla collocazione dei bambini. Questa è solitamente una delle fasi più delicate nel percorso che porta all’accordo di separazione perché ciascun genitore vuole ottenere il “giusto” tempo da trascorrere con i figli, ma a volte, si potrebbe essere tentati a privilegiare più se stessi rispetto all’interesse primario dei figli. È invece sempre necessario mettere al centro, e in primo piano, le esigenze e l’interesse superiore dei figli.

Entrambi i coniugi hanno l’obbligo di mantenere i figli minori o maggiorenni portatori di handicap oppure non economicamente indipendenti. Ciascuno contribuirà in funzione della propria capacità reddituale e patrimoniale. Generalmente viene versato un assegno mensile per le spese ordinarie dei figli, oltre che il pagamento delle spese straordinarie (spese mediche, sportive, extrascolastiche, ludiche, lezioni private ecc.). Tali spese potranno essere suddivise al 50% tra i genitori.

Le forme di mantenimento più usate per le spese ordinarie sono:

il mantenimento con assegno mensile, versato dal genitore non collocatario all’altro che vive con i figli;

mantenimento in forma diretta, ossia il pagamento versato direttamente ai figli (generalmente si usa quando i figli sono maggiorenni, non ancora economicamente indipendenti).

È opportuno ricordare che il Tribunale ha sempre un obbligo di verifica affinché ai minori venga garantito un rapporto paritario con entrambi i genitori. Nel caso in cui il Tribunale ritenga che gli accordi relativi all’affidamento ed alla collocazione dei minori non siano equilibrati può suggerire i correttivi da apportare. Qualora le parti rifiutino di modificare gli accordi, il Tribunale potrebbe non procedere con l’omologa del verbale di separazione.

 

Tribunale competente per la separazione consensuale

La separazione consensuale può essere chiesta al Tribunale dell’ultimo luogo di residenza comune dei due coniugi oppure della residenza di una delle due parti.

Se uno dei due coniugi è residente all’estero, la domanda si presenta al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del coniuge residente in Italia.

Se entrambi i coniugi italiani sono residenti all’estero, la separazione può essere chiesta in qualsiasi Tribunale italiano.

Procedure alternative alla separazione in Tribunale

In alternativa alla separazione consensuale in Tribunale, vi sono altre due opzioni finalizzate alla sospensione degli effetti civili del matrimonio.

 

La procedura di negoziazione assistita

L’articolo 6 del Decreto Legge 132/14, convertito in legge 162/14, ha introdotto nell’ordinamento la soluzione negoziale e “degiurisdizionale” delle controversie in materia di separazione o divorzio.

Attraverso la procedura di negoziazione assistita, i coniugi possono procedere alla separazione senza passare per il Tribunale. Si tratta, pertanto, di una modalità alternativa alla separazione consensuale avanti al Tribunale.

In tal caso la coppia con l’intervento di un avvocato per parte, ottiene una separazione legale senza dover recarsi in Tribunale. Tale convenzione è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati.

Gli avvocati procederanno a scrivere un accordo nel quale verranno indicate le condizioni di separazione: mantenimento dei figli, affidamento, collocazione, assegnazione della casa familiare, diritti di visita, nonché i rapporti economici.

L’accordo verrà poi firmato dai coniugi e uno dei due avvocati che, entro il termine di 10 giorni, procederà a trasmettere l’accordo alla Procura della Repubblica del Tribunale competente, che apporrà un nullaosta (o un’autorizzazione in caso di presenza di figli).

Il Pubblico Ministero autorizza l’accordo se ritiene che questo risponde all’interesse dei figli; altrimenti, entro cinque giorni lo trasmette al presidente del Tribunale che fissa entro i successivi trenta giorni la comparizione delle parti e vi provvede senza ritardo.

Una volta ottenuta l’autorizzazione del Pubblico Ministero, gli avvocati hanno l’obbligo di trasmettere l’accordo all’ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio è stato celebrato entro i successivi dieci giorni.

 

I tempi della procedura di negoziazione assistita

I tempi della cosiddetta separazione “breve” sono molto veloci. In sintesi, dalla data della stipula della convenzione di negoziazione assistita a quella della stipula dell’accordo devono trascorrere minimo un mese e massimo tre mesi (prorogabili su richiesta di parte, per ulteriori trenta giorni). Pertanto, nella migliore delle ipotesi, i coniugi si incontreranno una prima volta per la stipula della convenzione di negoziazione assistita e trascorso un mese dalla stipula, una seconda volta per la sottoscrizione dell’accordo di separazione.

Entro dieci giorni gli Avvocati trasmetteranno l’accordo al Procuratore della Repubblica, il quale, in mancanza di irregolarità procederà con l’autorizzazione o nullaosta. Entro i successivi 10 giorni gli Avvocati trasmetteranno l’accordo all’Ufficiale di Stato Civile.

 

Separazione innanzi allufficiale di stato civile

Un ulteriore possibilità di separazione consensuale diversa da quella in Tribunale è la procedura dinnanzi all’Ufficiale di Stato civile del Comune. Tuttavia, ciò è possibile solo a determinate condizioni:

la coppia non deve avere figli minorenni, o maggiorenni non economicamente indipendenti, portatori di handicap o incapaci (non vengono compresi i figli nati al di fuori dal matrimonio oggetto della separazione);

la coppia deve aver trovato un accordo su tutti gli aspetti della separazione;

l’accordo non può disciplinare trasferimenti patrimoniali tra i coniugi (ad esempio, l’assegnazione della casa, arredi e mobili presenti nell’abitazione, conti correnti bancari ecc.)

In alcuni Comuni, il procedimento per separarsi prevede un primo e informale incontro atto a verificare la regolarità della documentazione e la competenza dell’Ufficio a ricevere l’atto; quindi viene avanzata la richiesta di avvio del procedimento.

Al primo incontro con il Sindaco o l’Ufficiale di Stato civile viene redatto l’accordo di separazione che le parti ritengono di aver raggiunto. Successivamente, il pubblico ufficiale dà ai coniugi appuntamento per il secondo incontro non prima dei trenta giorni (al fine di consentire loro una pausa di riflessione sulla scelta presa).

Al secondo incontro viene richiesto ai coniugi di confermare l’intenzione di separarsi o divorziare; se ciò avviene l’accordo è valido ed avrà la stessa efficacia della sentenza di separazione omologata dal Tribunale.

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Avv. Elisabetta Cannelli

Elisabetta Cannelli
Avvocatessa del foro di Perugia

2022-07-17T10:25:04+00:00
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