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Transazioni in criptovaluta: caso pratico e giurisprudenza italiana

Le criptovalute (o valute virtuali) hanno ancora una volta colto l’attenzione dei media nazionali ed internazionali trascinati dalle recenti dichiarazioni di alcune personalità di spicco e banche d’investimento. Ciò ha fatto crescere ulteriormente il valore di alcune criptovalute e l’interesse generale nei loro confronti.

Il contributo affronta il tema delle transazioni in criptovaluta usando come esempio il (non troppo) fittizio caso dell’acquisto di un’autovettura in criptovaluta, con un accenno alle pronunce della giurisprudenza italiana.

 

Cosa sono le criptovalute?

Il legislatore italiano offre una definizione di criptovaluta (o valuta virtuale) all’interno della normativa antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lett. qq. del D.lgs. n. 231/2007). Ai sensi di questa normativa, per valuta virtuale deve intendersi:

la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

Tale nozione, se da una parte ha il pregio di offrire un punto saldo agli interpreti perché esplicita cosa sono le criptovalute per il legislatore, dall’altro risulta poco utile ai fini di una loro qualificazione giuridica.

L’assenza di una disciplina organica della materia ha permesso il formarsi di diversi orientamenti che vedono le criptovalute ora come moneta, ora come bene mobile immateriale.

Propendere per l’una o l’altra interpretazione non è però senza risvolti pratici. Questo è particolarmente vero per chi, avendo nel proprio portafoglio virtuale un determinato numero di criptovalute, decida di recarsi dal proprio concessionario di fiducia per acquistare un’autovettura.

 

 

Transazioni in criptovaluta: un caso pratico

A seconda della qualificazione della criptovaluta come moneta o come bene, cambia la tipologia di contratto che si andrà a concludere.

Nel primo caso avremo un contratto di compravendita (art. 1470 c.c.) con l’applicazione della relativa normativa. Il contratto avrà quindi ad oggetto il trasferimento della proprietà dell’autovettura verso il corrispettivo di un prezzo pagato ad es. in Bitcoin. Se il Bitcoin è una moneta, allora potrà trovare applicazione anche la disciplina dettata dal Codice civile per le obbligazioni pecuniarie.

Cosa accade però se l’acquirente dimentica la password del proprio portafoglio virtuale e propende per un pagamento in euro?

Non essendo il Bitcoin moneta avente corso legale in Italia, si potrà applicare l’art. art. 1278 c.c. che regola le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di monete non aventi corso legale. Alla luce della norma in esame, l’acquirente ha la facoltà di pagare in moneta legale (euro), al corso del cambio nel giorno della scadenza dell’obbligazione (v. in questo senso il lodo arbitrale del 14.11.2018, Marcianise). Da notarsi però che il legislatore aveva come riferimento le monete emesse da Stati esteri. Potrebbe quindi essere messo in dubbio l’applicabilità dell’art. 1278 c.c., al Bitcoin non essendo questa una moneta emessa da alcuna autorità Statale.

Nel secondo caso, si andrà a realizzare una permuta (art. 1552 c.c.), contratto questo che avrà quindi ad oggetto il reciproco trasferimento della proprietà delle due cose, autovettura contro Bitcoin.

Particolari saranno le conseguenze anche in caso di inadempimento del contratto concluso per l’acquisto dell’autovettura. Se si svolgesse un’analisi storica del valore del Bitcoin, ci si accorgerebbe della sua estrema volatilità dovuta all’assenza di una Banca Centrale in grado di offrire un determinato grado di stabilità. Questo può portare il Bitcoin ad oscillazioni di valore anche di migliaia di euro, con notevoli conseguenze in termini di quantificazione del risarcimento del danno in caso di inadempimento. Sussistono inoltre forti dubbi sulla pignorabilità delle criptovalute.

 

 

 

Criptovaluta come moneta

L’indirizzo che equipara la valuta virtuale alla moneta trova un suo riscontro in una decisione della Corte d’Appello di Brescia (Sez. I, Decr. del 24.10.2018) che le equipara sotto il piano funzionale al denaro, pur riconoscendo la sussistenza di caratteristiche proprie dei beni mobili. La Corte, chiamata a decidere sull’idoneità di una particolare criptovaluta (la One Coin) ad essere conferita nel capitale sociale di una S.r.l., considera le valute virtuali come:

moneta, e cioè quale mezzo di scambio nella contrattazione in un dato mercato, atto ad attribuir valore, quale contropartita di scambio, ai beni e servizi, o altre utilità, ivi negoziati [e] non può pertanto essere considerata alla stregua di questi ultimi, che sono, come tali, suscettibili di acquisto con impiego del denaro […]

Anche l’Agenzia delle Entrate sembra sposare questa tesi ritenendo applicabile alle valute virtuali come il Bitcoin “i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali” (v. Interpello 956-39/2018).

 

Criptovaluta come bene

L’indirizzo al quale sembra aderire la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza è quella che vede le criptovalute alla stregua di beni secondo l’art. 810 del Codice civile. In questo senso si è espresso il Tribunale di Firenze (Sez. fall., Sent. 21.01.2019), secondo il quale le criptovalute sono

“beni” ai sensi dell’art. 810 c.c., in quanto oggetto di diritti, come riconosciuto oramai dallo stesso legislatore nazionale, che la considera anche, ma non solo, come mezzo di scambio, evidentemente in un sistema pattizio e non regolamentato, in cui i soggetti che vi partecipano, accettano – esclusivamente in via volontaria – tale funzione, con tutti i rischi che vi conseguono e derivanti dal non rappresentare la criptovaluta moneta legale o virtuale […].

In linea con la decisione del Tribunale fiorentino, si ricorda la recente sentenza del TAR Lazio (Sez. II ter, Sent. n. 1077/2020) che accoglie l’interpretazione della criptovaluta come bene giuridico.

Sempre in questo senso potrebbe essere vista anche la novella legislativa con cui è stata estesa ai siti di exchange la normativa dettata per i cambiavalute (art. 17-bis, d.lgs. n. 141/2010). Il legislatore ha previsto l’iscrizione dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale in una sezione speciale e distinta da quella dei cambiavalute, in questo sottolineando anche la diversità tra valuta estera e valuta virtuale.

 

 

Considerazioni conclusive

L’inerzia del legislatore su questa materia ha la capacità di influire negativamente sulle posizioni non solo di coloro che sono coinvolti nelle transazioni in criptovaluta, ma della collettività. Infatti, questioni prima impensabili, come ad es. la possibilità di conferire o meno le criptovalute nel capitale sociale di una S.r.l., producono conseguenze anche nei confronti dei creditori sociali stante la funzione di garanzia svolta dal capitale sociale.

L’incremento delle transazioni in criptovaluta non farà altro che acuire le divergenze interpretative che, inutile ribadire, possono essere portate a sintesi solo dal legislatore mentre, per il momento, agli operatori giuridici è richiesto uno sforzo interpretativo di non poco conto.

 

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2023-05-22T09:17:55+00:00
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